IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Ritenuto  che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si
rende   necessario  ed  urgente  disporre  il  richiamo  in  servizio
temporaneo  di  un  contingente  di  sottufficiali ed appuntati della
Polizia di Stato;
  Visti  gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460 e 37 della
legge 26 luglio 1961, n. 709;
  Visto  l'articolo  96,  primo  comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  dell'interno  e' autorizzato a richiamare in servizio
temporaneo,  per  la durata di un anno, un contingente complessivo di
3.000 sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.