IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Bari, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Bari  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

  Veduta  la  necessita'  di  adeguare le norme sulla direzione delle
scuole  di perfezionamento di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'art.   257,   relativo   alla   scuola   di  specializzazione  in
psichiatria, e' sostituito dai seguenti:

  Scuola di specializzazione in psichiatria
  Art.  257.  -  La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede
presso  l'istituto di clinica psichiatrica dell'Universita' di Bari e
conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
  Art.  258.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art.  259.  -  Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i
laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del
corso,   il   possesso  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
professionale rilasciato dall'autorita' competente.
  Art.  260.  -  La durata del corso di studi e' di quattro anni. Non
sono consentite abbreviazioni di corso.
  Art.   261.  -  Il  numero  di  allievi  e'  di  otto  per  anno  e
complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
  Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
      2) psicologia (annuale);
      3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
      4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
      5) neurologia clinica (annuale);
      6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
    2° Anno:
      1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
      2) psicoterapia I (triennale);
      3) psicofarmacologia (annuale);
      4) psicofarmacoterapia (annuale);
      5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
    3° Anno:
      1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
      2) psichiatria sociale I (biennale);
      3) psichiatria infantile (annuale);
      4) psicoterapia II (triennale);
      5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
    4° Anno:
      1) psicosomatica (annuale);
      2) psichiatria sociale II (biennale);
      3) psichiatria forense (annuale);
      4) psicoterapia III (triennale);
      5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
  Art.  264. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno;
tale   periodo   comprende   sia   la  frequenza  alle  lezioni,  sia
esercitazioni  pratiche  nei  reparti  di  degenza  e nelle strutture
ambulatoriali  a  disposizione  della  scuola.  Gli  allievi  che non
conseguono  le  attestazioni  di  frequenza sul relativo libretto non
potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
  Art.  265.  -  La  scuola  programma  lo  svolgimento  dei corsi di
insegnamento.  Per  il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio
il  superamento  degli  esami per ogni singolo anno. Per le materie a
corso  pluriennale  l'esame  sara'  sostenuto  alla  fine  dei  corsi
medesimi.
  Le  lezioni  teoriche  saranno  integrate  anche da seminari, anche
interdisciplinari,   da   documentazioni  cliniche  e  da  esperienze
effettuate nei vari settori della disciplina.
  Alla  fine  dei  quattro  anni  gli allievi che hanno frequentato i
corsi   saranno  ammessi  all'esame  di  diploma,  consistente  nella
presentazione   e  discussione  di  una  tesi  scritta  di  argomento
pertinente alla psichiatria valida a tutti gli effetti di legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 152