IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1965, n. 940 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1446, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'I.S.E.F. di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'I.S.E.F. di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'ultimo comma dell'art. 7 e' abrogato e sostituito come segue: "Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo che ne fa parte con voto deliberativo". L'art. 8 e' modificato nel senso che alla lettera L) la denominazione "segretario amministrativo" e' sostituita da quella "direttore amministrativo". L'ultimo comma dell'art. 9 e' abrogato e sostituito come segue: "Le funzioni del segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo, che ne fa parte con voto consultivo". L'art. 62 e la relativa norma transitoria, nonche' la tabella organica del personale non docente annessa allo statuto sono abrogati e sostituiti come segue: Art. 62. - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica dei dipendenti dell'Istituto sono stabilite dalla annessa tabella. I posti annessi alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva-amministrativa, direttiva di ragioneria, di concetto amministrativa, di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal consiglio d'amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletare con le norme e le modalita' stabilite per il personale statale di carriere e qualifiche corrispondenti. Le funzioni inerenti alle categorie e carriere di cui all'annessa tabella sono quelle previste dalle norme riguardanti il corrispondente personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali. Al direttore amministrativo sono attribuite le competenze previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e quanto altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per i direttori amministrativi delle universita' e degli istituti universitari statali. Per lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al personale di carriera e qualifiche corrispondenti delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' quelle da esse richiamate ed alle quali fanno comunque di volta in volta riferimento. Alla carriera del personale direttivo-amministrativo si applicano, altresi', nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga carriera dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attesa la complessita' delle funzioni dirigenziali dello Istituto. La qualifica di primo dirigente, in deroga a quanto disposto dall'art. 22 della suddetta legge, va conseguita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale puo' essere ammesso il funzionario della carriera direttivo-amministrativa dell'Istituto che abbia compiuto cinque anni di effettivo, complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere. Al personale di ruolo dell'Istituto verranno assicurati il trattamento di quiescenza e l'indennita' di buonuscita nella stessa misura e nelle stesse forme previste per il personale di carriera e qualifica corrispondente delle universita' e degli istituti di istruzione superiori statali. Norma transitoria. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il personale non di ruolo, in servizio alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle modifiche statutarie, che alla data stessa abbia prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi, nell'ultimo triennio, e' inquadrato nei posti di ruolo di cui alla allegata pianta organica, per i quali abbia avuto le funzioni e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alle rispettive carriere, prescindendosi dal limite di eta'. I posti che restino vacanti dopo tale inquadramento saranno coperti, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno. L'anzianita' di servizio acquistata dal predetto personale fin dalla data di prima assunzione verra' utilizzata dal consiglio di amministrazione successivamente allo inquadramento, per la ricostruzione della carriera secondo il combinato disposto dagli articoli 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e 1 della legge 27 febbraio 1980, n. 38 - Disposizioni transitorie per il personale non docente delle Universita'. La tabella organica del personale non docente annessa allo statuto, e' abrogata e sostituita dalla seguente: TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 159