IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale pei il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e del lavoro della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti dai seguenti commi: "Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia. Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente".