IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale pei il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme di attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;.
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per la funzione pubblica dell'interno, di
grazia    e    giustizia,   del   tesoro,   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  dei  trasporti  e  del  lavoro  della  previdenza
sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'art.  1  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  e  l'art.  1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, sono sostituiti
dai seguenti commi:
  "Il  requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per
il  personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art.
89 dello statuto di autonomia.
  Lo  stesso  requisito  e'  richiesto  per il personale degli uffici
giudiziari  e  degli  organi ed uffici della pubblica amministrazione
con   competenza  regionale  aventi  sede  in  provincia  di  Trento,
limitatamente  ai  contingenti determinati, d'intesa con i presidenti
della  giunta  regionale  del  Trentino-Alto  Adige  e  della  giunta
provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon
andamento  del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato
dal   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  per  i  magistrati
amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia
e  giustizia  per  i magistrati ordinari, dal commissario del Governo
per  la  provincia  di Trento per il restante personale statale e dai
presidenti  degli  enti  pubblici  interessati,  per  il personale da
questi dipendente".