IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  concernente  il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  con
il quale viene  conferita  delega  al  Governo  per  provvedere,  tra
l'altro, alla determinazione dell'ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato; 
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 

 
                                EMANA 

 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Istituzione dei ruoli professionali 
                 dei sanitari della Polizia di Stato 

 
  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  sono
istituiti i seguenti ruoli professionali dei sanitari  della  Polizia
di Stato: 
    1) ruolo dei direttivi medici; 
    2) ruolo dei dirigenti medici. 
  Il ruolo dei direttivi si articola nelle qualifiche di: 
    a) medico; 
    b) medico principale; 
    c) medico capo. 
  Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di: 
    a) primo dirigente medico; 
    b) dirigente superiore medico; 
    c) dirigente generale medico. 
  La dotazione organica del ruolo dei  dirigenti  medici  e'  fissata
nella allegata tabella A,  con  le  funzioni  a  fianco  di  ciascuna
qualifica specificate, le cui attribuzioni sono quelle  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
  Nella stessa tabella A e' fissata la dotazione organica  del  ruolo
dei direttivi medici. 
  I profili professionali degli appartenenti al ruolo  dei  direttivi
medici sono determinati secondo la procedura prevista dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.