IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  concernente  il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  con
il quale viene  conferita  delega  al  Governo  per  provvedere,  tra
l'altro, alla determinazione delle modalita'  per  il  passaggio  del
personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri
ruoli della Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  o  di  altre
amministrazioni dello Stato; 
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni
di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per  motivi  di  salute,
anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento  dei  compiti
d'istituto puo', a domanda, essere  trasferito  nelle  corrispondenti
qualifiche  di  altri  ruoli  della  Polizia  di  Stato  o  di  altre
amministrazioni dello Stato,  sempreche'  l'infermita'  accertata  ne
consenta lo ulteriore impiego. 
  La domanda deve essere presentata al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza entro trenta  giorni  dalla  notifica  all'interessato  del
giudizio di inidoneita' assoluta.