IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 75/440 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dei lavori pubblici, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di qualita' delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile. Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali. Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e le acque salmastre.