La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'articolo  unico  della legge 27 settembre 1982, numero 684, al
secondo  alinea,  le  parole:  "ed  abbiano  un numero di addetti non
superiore  a  500"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ed abbiano un
numero di addetti non inferiore a 500".