La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nell'articolo unico della legge 27 settembre 1982, numero 684, al secondo alinea, le parole: "ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500" sono sostituite dalle seguenti: "ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500".