IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocamento presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti dall'articolo 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618; Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonche' all'attribuzione dell'anzianita' di qualifica; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza. Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.