IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure per il
contenimento della spesa del settore pubblico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  La disposizione dell'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
a  norma  della  quale  sono  infruttiferi i conti correnti, liberi o
vincolati,  aperti  presso la tesoreria centrale dello Stato, nonche'
le contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello
Stato a favore delle province e dei comuni, resta in vigore a partire
dal 1 gennaio 1983.