IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del settore pubblico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: Art. 1. La disposizione dell'articolo 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a norma della quale sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, nonche' le contabilita' speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni, resta in vigore a partire dal 1 gennaio 1983.