IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di adottare misure urgenti in
materia previdenziale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

    Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica

  I  datori di lavoro versano entro termini unificati, ferme restando
le  diverse periodicita', le somme dovute quali sostituti d'imposta e
quelle  dovute  a  gestioni  previdenziali  ed assistenziali o la cui
riscossione sia a queste affidata.
  I  versamenti  sono  effettuati  a mezzo di modulo unico recante le
informazioni   richieste  da  ciascuna  amministrazione  interessata,
verificabili   dalle   amministrazioni   stesse   mediante  controlli
incrociati.
  E'  attribuita  ai  datori  di lavoro una codificazione unica per i
rapporti   con   l'Amministrazione   finanziaria,   con  le  gestioni
previdenziali   ed   assistenziali,   con  le  camere  di  commercio,
industria,  artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni
pubbliche interessate.
  Con  decreto  dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministri interessati,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di
cui  al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle
norme contenute nel presente articolo.