IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure urgenti in materia previdenziale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Unificazione dei termini di versamento e codificazione unica I datori di lavoro versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicita', le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I versamenti sono effettuati a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati. E' attribuita ai datori di lavoro una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.