IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198; Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il regime fiscale degli apparecchi di accensione, variare le relative aliquote di imposta di fabbricazione, dettare disposizioni sulle reggenze degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificare le sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicita' ai prodotti da fumo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue: a) per ogni accendisigari per autovettura . . . . . . . . . L. 13.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 c) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000 d) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 e) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600 f) per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre scintilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 g) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500 h) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina. . L. 5.000 i) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla lettera g). . . . . . . . . L. 600