IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  20  aprile  1971,  n. 163, convertito con
modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n.
1198;
  Visto  il  decreto-legge  20  febbraio  1975, n. 19, convertito con
modificazioni nella legge 14 aprile 1975, n. 109;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime  fiscale  degli  apparecchi di accensione, variare le relative
aliquote  di  imposta  di  fabbricazione,  dettare disposizioni sulle
reggenze  degli  uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e  modificare  le  sanzioni  per  le  violazioni al divieto di
pubblicita' ai prodotti da fumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 gennaio 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  dell'imposta  di  fabbricazione per gli apparecchi di
accensione  e  per  le  relative parti e pezzi di ricambio principali
sono stabilite come segue:

a) per ogni accendisigari per autovettura . . . . . . . . . L. 13.000
b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile
   dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto
   della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200
c) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi
   ovvero con ornamentazione o rivestimento
   in metalli preziosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.000
d) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso
   nelle categorie di cui alle precedenti lettere
   a), b) e c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500
e) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi
   di  accensione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600
f) per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre
   scintilla.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
g) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi
   quelli  che producono fiamma. . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500
h) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato
   od  annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina. . L. 5.000
i) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas
   per uso domestico di cui alla lettera g). . . . . . . . . L. 600