IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Considerato che in vari Paesi esteri e' stato gia' attuato o e' in corso di attuazione il servizio di trasmissione dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale; Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonche' quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni); Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI); Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sara' stata collegata con quella di FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica e' tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati: 1) Canoni annui d'accesso alla rete dati (*) ===================================================================== Classe d'utente (bit/s) --------------------------------------------------------------------- | | 300 | 2400 | 4800 | 9600 | -------------------------------------------------------- | | | | | | Lire. . . | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | | | | (*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico. 2) Tariffe per comunicazioni nazionali Parte di provvedimento in formato grafico L'Unita' di tariffazione e' il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio. Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, e' fatturata sulla base della tariffa piu' alta. 3) Contributi Contributo "una tantum" per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati)e per spese generali L. 200.000