IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art.  7  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156; 
  Considerato che in vari Paesi esteri e' stato gia' attuato o e'  in
corso di attuazione il  servizio  di  trasmissione  dati  sulla  rete
pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale
sia in quello internazionale; 
  Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT  (Comitato
consultivo internazionale telegrafico e  telefonico)  nonche'  quelle
della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste  e  delle
telecomunicazioni); 
  Riconosciuta l'esigenza di dare  inizio  sul  territorio  nazionale
alla fase sperimentale del servizio  di  trasmissione  dati  su  rete
pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI); 
  Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 marzo 1983; 
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione  su  rete
pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI),  sino
a  quando  detta  rete  non  sara'  stata  collegata  con  quella  di
FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni  dati  sulla
rete pubblica e' tenuto a corrispondere i canoni,  le  tariffe  ed  i
contributi di seguito indicati: 
 
            1) Canoni annui d'accesso alla rete dati (*) 
 
    

=====================================================================

                            Classe d'utente (bit/s)
       
---------------------------------------------------------------------
|            |       300    |     2400   |     4800     |     9600
|            --------------------------------------------------------
|            |              |            |              |
|  Lire. . . |   900.000    |  1.200.000 |  1.800.000   |  2.100.000
             |              |            |              |

    
 
  (*) Pagabili  anche  in  quote  mensili  con  la  fatturazione  del
traffico. 
 
               2) Tariffe per comunicazioni nazionali 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  L'Unita' di tariffazione e' il  minuto  secondo:  il  primo  minuto
secondo di comunicazione viene tariffato al doppio. 
  Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore
10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per  comunicazioni
svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte  del
50%. 
  La comunicazione, che ha inizio in una  fascia  oraria  diversa  da
quella nella quale la comunicazione stessa ha termine,  e'  fatturata
sulla base della tariffa piu' alta. 
 
                            3) Contributi 
 
    

Contributo "una tantum" per spese
 di allacciamento, per attivazione
 del DCE (teleinseritore dati)e per
 spese generali                      L. 200.000