IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n.  1948,  convertito
nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto-legge 25  gennaio  1940,  n.  9,  convertito
nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; 
  Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i  Ministri
del  bilancio  e  della   programmazione   economica,   del   tesoro,
dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
  Sentito il comitato interministeriale dei prezzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta del 26 marzo 1983; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Con decorrenza 1 maggio 1983  alle  "Condizioni  e  tariffe  per  i
trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n.
5 e n. 6 sono sostituite da quelle riportate nella tabella  figurante
nell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    2) le basi chilometriche ed i  diritti  fissi  della  tariffa  n.
1-bis sono sostituiti da quelli  riportati  nella  tabella  figurante
nell'allegato n. 2 al presente decreto; 
    3) i prezzi  della  tariffa  n.  15  sono  sostituiti  da  quelli
riportati nella tabella figurante  nell'allegato  n.  3  al  presente
decreto; 
    4) le basi chilometriche,  i  diritti  fissi  e  i  prezzi  della
tariffa n. 21 sono  sostituiti  da  quelli  riportati  nella  tabella
figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 
    5) le basi chilometriche ed i  diritti  fissi  della  tariffa  n.
21-bis sono sostituiti da quelli riportati  nella  tabella  figurante
nell'allegato n. 5 al presente decreto; 
    6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e
n. 23 sono sostituiti da quelli  riportati  nella  tabella  figurante
nell'allegato n. 6 al presente decreto; 
    7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti  chilometrici  sono
fissati in L. 188.000 e in L. 105.000 rispettivamente per la prima  e
la seconda classe; 
    8)  i  diritti  speciali,  le  tasse  accessorie  e  i   depositi
cauzionali di cui all'allegato  n.  1  alle  predette  "Condizioni  e
Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nella tabella  figurante
nell'allegato n. 7 al presente decreto; 
    9) le tasse, le soprattasse ed i  diritti,  anche  accessori,  di
ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e Tariffe"
sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n.  8  al  presente
decreto; 
    10) i prezzi minimi per  viaggiatori,  sia  per  adulti  sia  per
ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in
L. 600 per la prima e L. 500 per la seconda classe. Fanno eccezione i
prezzi minimi delle tariffe per biglietti  di  abbonamento  che  sono
fissati in L. 1.800 per la prima e in L. 1.200 per la seconda classe; 
    11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido  per  il  servizio
urbano di Roma, previsto all'articolo 43 par. 11, e'  fissato  in  L.
6.000; 
    12) il secondo capoverso dell'articolo 19 par.  1  e'  modificato
come segue: 
    "Agli effetti della tassazione  dei  trasporti,  le  distanze  si
computano come segue: 
      a) da 1 a 100 km, di cinque in  cinque  chilometri  (calcolando
per chilometri 5 le distanze da 1 a 5, per chilometri 10 le  distanze
da 6 a 10 e cosi' di seguito); 
      b) da 101 a 350 km, di dieci in  dieci  chilometri  (calcolando
per chilometri 110 le distanze da 101 a 110, per  chilometri  120  le
distanze da 111 a 120, e cosi' di seguito); 
      c) da 351 a 700 km, di venticinque  in  venticinque  chilometri
(calcolando per  chilometri  375  le  distanze  da  351  a  375,  per
chilometri 400 le distanze da 376 a 400 e cosi' di seguito); 
      d) da 701 a  1000  km  di  cinquanta  in  cinquanta  chilometri
(calcolando per  chilometri  750  le  distanze  da  701  a  750,  per
chilometri 800 le distanze da 751 a 800, e cosi' di seguito); 
      e) da 1001 e oltre, di cento in  cento  chilometri  (calcolando
per chilometri 1100 le distanze da 1001 a 1100, per  chilometri  1200
le distanze da 1101 a 1200, e cosi' di seguito)". 
    13) il quinto ed il sesto alinea  dell'art.  47  sono  modificati
come segue: 
    "Gli abbonamenti settimanali si rilasciato solo  per  la  seconda
classe e  per  percorsi  non  eccedenti  150  km.  Essi  valgono  per
viaggiare soltanto con treni locali, se di percorrenza fino a 50 km e
con determinati treni diretti stabiliti dagli  uffici  commerciali  e
del traffico competenti, se di percorrenza superiore. 
  Gli abbonamenti festivi si rilasciano solo per la seconda classe  e
per percorsi fino a 200 km. Essi sono validi per viaggiare anche  con
i treni diretti, qualunque sia la percorrenza".