IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, n. 776, con il quale e' stata modificata la precedente tariffa dei diritti di quotazione; Vista la delibera n. 583 del 16 novembre 1982 della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa medesima; Visti gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura: L. 25.000 (venticinquemila) di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 25 (venticinque) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.