IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne
approvata  e  resa  esecutiva  la  tariffa  dei diritti di quotazione
ufficiale  dei  titoli  alla  borsa  valori  dovuti  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969,
n.  776,  con  il quale e' stata modificata la precedente tariffa dei
diritti di quotazione;
  Vista  la  delibera  n.  583  del  16 novembre 1982 della camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura di Firenze con la
quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa medesima;
  Visti  gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio
decreto  20  settembre  1934,  n. 2011 e l'art. 7 del regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  la  tariffa  dei diritti annui
spettanti   alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso
la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura:
  L.  25.000  (venticinquemila)  di  diritto  fisso  per  ogni titolo
quotato;
  L.  25  (venticinque)  per  ogni  milione  o frazione di milione di
capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.