IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
950,  sull'ordinamento  delle scuole militari, modificato dai decreti
del  Presidente  della  Repubblica  4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio
1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Al  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950,
modificato  dai  decreti  del  Presidente  della Repubblica 4 gennaio
1968,  n.  678,  10  maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471, sono
apportate le varianti di cui appresso:
    Nell'art. 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d)     siano    riconosciuti    in    possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari"
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "I   candidati   risultati  idonei  alla  visita  medica  e  agli
accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di
educazione  fisica  secondo  le  modalita'  fissate  con disposizione
ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del
ginnasio  superiore,  se aspiranti al primo anno del liceo classico o
sulle  materie  del primo e del secondo anno del liceo scientifico se
aspiranti al terzo anno di detto liceo.
    La  prova  di educazione fisica e la prova orale non si intendono
superate  se  il  candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di
sei decimi in ciascuna prova".
  Nell'art. 6, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  idonei  vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per
gli  aspiranti  al  liceo  classico  e una per gli aspiranti al liceo
scientifico,  nell'ordine  determinato dalla media ponderale dei voti
riportati nella prova di educazione fisica (coefficiente 0,2) e nella
prova orale (coefficiente 1)".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1984

                               PERTINI

                                            CRAXI - SPADOLINI - GORIA
                                                           - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte, dei conti, addi' 20 febbraio 1984.
  Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 12