IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti   il   regio   decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sulla
amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita' generale dello
Stato,  e  il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visti  il  regio  decreto  7  ottobre 1926, n. 1759, il decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e il decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1976,  n.  656, contenenti
modalita'  agevolative  per  la riscossione dei titoli di spesa dello
Stato;
  Uditi la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1984;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Gli  uffici  ordinatori  dei  pagamenti,  su  richiesta scritta del
creditore,  dispongono  che  gli  ordinativi  diretti,  gli ordini di
pagamento  su  ruoli  di  spesa  fissa,  gli  ordinativi su ordini di
accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione
parziale  o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del
tesoro siano estinti mediante:
    a)  accreditamento,  per  conto  del  creditore,  a favore di una
determinata  azienda  di  credito,  anche  per  mezzo  di un istituto
centrale di categoria;
    b)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato  al
creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto
centrale di categoria;
    c)  commutazione  in  vaglia  cambiario  della Banca d'Italia non
trasferibile,  a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in
piego  postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con
spesa a carico del destinatario;
    d)   accreditamento   in  conto  corrente  postale  intestato  al
creditore;
    e)  commutazione  in  vaglia  postale  ordinario o telegrafico da
spedire  in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a
suo carico.
  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  relativa alla forma di
estinzione viene annotata sui titoli di spesa.
  La  forma di estinzione di cui alla lettera a) non e' ammessa per i
titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi continuativi.
  I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono
essere  estinti  con una delle modalita' di cui alle lettere da b) ad
e)  soltanto  mediante  richiesta  da  farsi  di volta in volta e con
l'osservanza  di  quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione
di   tesoreria   provinciale  o  all'ufficio  postale,  allegando  la
dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.
  Le  forme  di  estinzione dei titoli di spesa previste dal presente
articolo  non  si  applicano  al pagamento delle pensioni disposto ai
sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.