IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni
per  opere  militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere
ed  interventi  dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n.
2359,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, impregiudicata
restando  la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a
sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla
difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di
Castiglione  della Pescaia (Grosseto), localita' Poggio Ballone, sono
dichiarate di pubblica utilita'.
  Le  sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi
previste  dall'art.  11  della  legge  25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita'.