IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e piu' in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando la osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), localita' Poggio Ballone, sono dichiarate di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.