La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani". La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente: "c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".