IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la decorrenza dei termini per le comunicazioni che la "Monte titoli S.p.a." e' tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, allo scopo di consentire la definizione della disciplina giuridica della attivita' e dell'organizzazione di detta societa', quale istituto gestore del sistema nazionale di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la "Monte titoli S.p.a.", tutti i termini per le comunicazioni che la societa' stessa e' tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dal 1 aprile 1986; restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime.