IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare la
decorrenza  dei  termini  per  le  comunicazioni che la "Monte titoli
S.p.a."  e'  tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985,
n.  281,  allo  scopo  di  consentire la definizione della disciplina
giuridica  della  attivita'  e dell'organizzazione di detta societa',
quale   istituto   gestore  del  sistema  nazionale  di  custodia  ed
amministrazione accentrata di valori mobiliari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Relativamente  alle azioni conferite in custodia ed amministrazione
accentrata  presso  la  "Monte titoli S.p.a.", tutti i termini per le
comunicazioni che la societa' stessa e' tenuta ad effettuare ai sensi
della  legge  4  giugno  1985,  n.  281, decorrono dal 1 aprile 1986;
restano  fermi  gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle
azioni medesime.