IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate   misure   per   la   promozione   e   lo   sviluppo  della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle partecipazioni
statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Per  favorire  lo  sviluppo di una nuova imprenditorialita' nel
Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale
attraverso  la  promozione,  l'organizzazione  e la finalizzazione di
energie  imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro,
nonche' alle societa', costituite prevalentemente da giovani tra i 18
e  i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui
all'articolo  1  del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare
progetti,  da  esse  predisposti,  per  la  produzione  di  beni e la
fornitura  di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato,
dell'industria,  del  turismo  e  dei  servizi  alle imprese, possono
essere concesse le seguenti agevolazioni:
    a)  contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le
attrezzature  fino  al  limite  massimo  del 60 per cento delle spese
stesse;
    b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari
al  30  per  cento  del  tasso di riferimento nella misura del 30 per
cento  delle  spese  per  l'impianto  e le attrezzature; la durata e'
fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di
tre  anni;  tali  mutui  sono assistiti da garanzie reali acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare;
    c)  contributi  decrescenti  per  la durata di un triennio per le
spese  di  gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite
del  volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo
del  75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per
il  secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilita' di
parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;
    d)  assistenza  tecnica  nella  fase  di progettazione e di avvio
delle iniziative;
    e)  attivita'  di  formazione  e di qualificazione professionale,
funzionali alla realizzazione del progetto.
  2.  Le  agevolazioni  finanziarie  sono  concesse secondo criteri e
modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.
  3.  Nella  valutazione  dei  progetti viene data priorita' a quelli
connessi  all'introduzione  di  nuove  tecnologie o nuove tecniche di
gestione,   con   particolare   riferimento   all'artigianato,   alla
produzione  e  trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio
energetico  ed  ai  servizi  alle  imprese, tra i quali contabilita',
marketing,  consulenza  organizzativa  e fiscale, commercializzazione
dei prodotti agricoli, servizi di informatica.
  4.  Presso  l'Ufficio  del Ministro per gli interventi straordinari
nel  Mezzogiorno  e'  costituito il comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, con compiti di assistenza nella fase di
progettazione   e  di  avvio  delle  iniziative,  di  definizione  di
progetti-tipo  in  settori  prioritari, di promozione di attivita' di
formazione, di proposta di ammissibilita' alle agevolazioni.
  5.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro per gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno ed e' composto da un esperto
designato  dal  Ministro  stesso  con  funzioni  di presidente, da un
esperto  designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con  funzioni  di  vice  presidente, nonche' dai presidenti dell'IRI,
dell'ENI,  dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della
Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.
  6.  Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di
una  apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche
strutture   posti  a  disposizione  dagli  organismi  dell'intervento
straordinario  e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali,
sulla   base   delle   direttive  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle
partecipazioni  statali.  Allo stesso fine il presidente del comitato
puo' stipulare convenzioni con Universita', enti e centri di ricerca,
enti  pubblici  anche  economici, organizzazioni cooperative ed altri
organismi pubblici e privati.
  7.  Il  comitato,  sulla  base delle direttive del Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno, puo' articolare a livello
territoriale  le  attivita'  di  coordinamento  e  di  sostegno delle
iniziative, d'intesa con le regioni meridionali.
  8.  Le  domande  delle  cooperative  e  delle  societa'  di  cui al
precedente  comma  1  volte  ad ottenere le agevolazioni finanziarie,
dirette  al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sono  presentate  agli  organismi  periferici  all'uopo  indicati nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al
Ministro  medesimo,  il  quale delibera l'ammissibilita' dei relativi
progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al
precedente  comma  4.  Ai  fini  della  valutazione dei progetti, con
particolare  riguardo  alla  loro  economicita'  e  produttivita', il
comitato  si  avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da
cinque  esperti  nominati con decreto del Ministro per gli interventi
straordinari   nel   Mezzogiorno,  scelti  tra  persone  che  abbiano
particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di
progetti.
  9.  Le  domande sono altresi' trasmesse alla regione competente per
territorio,  che puo' esprimere entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli
interventi straordinari nel mezzogiorno.
  10.  Alla  esecuzione  del  provvedimento  di  ammissibilita'  alle
agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la
Cassa  depositi  e  prestiti  secondo criteri e modalita' fissati dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
  11.  Le  disponibilita'  finanziarie  di cui al successivo comma 14
sono  versate  alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita
contabilita'  separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al
presente decreto.
  12.  Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno effettua appositi confronti
di  verifica  o di valutazione dello stato di attuazione del presente
decreto   con   le   organizzazioni   delle   categorie   interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su
proposta  del  comitato di cui al comma 4 del presente articolo, puo'
disporre  la  revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il
venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi, in base ai quali le
agevolazioni  sono state concesse, accertati anche mediante ispezioni
e verifiche disposte dal comitato stesso.
  14.  All'onere  di  lire  120  miliardi derivante, per l'anno 1985,
dall'attuazione  degli  interventi  di cui al presente articolo - ivi
comprese  le  spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri,
con   decreto  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro - si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1985,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  a favore
delle  imprese  del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione
giovanile",  a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il
triennio 1986-88.
  15.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.