IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
345,  recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
del  20  aprile  1983  concernente  il personale della scuola di ogni
ordine e grado;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983,
registro  n.  8  Presidenza,  foglio  n.  212)  concernente delega di
funzioni al Ministro per la funzione pubblica;
  Visti i decreti dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro
in  data 1 ottobre 1980 e 7 luglio 1981 concernenti, rispettivamente,
nomina   e   modificazione  della  commissione  nazionale  paritetica
prevista dall'articolo 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine
della  identificazione dei profili professionali delle qualifiche del
personale  non  docente  appartenente  ai  ruoli  dello  Stato  degli
istituti  o  scuole  di istruzione primaria, secondaria ed artistica,
ivi  compresi  le accademie di belle arti, i conservatori di musica e
le  accademie  nazionali  d'arte  drammatica  e  di  danza,  e  delle
istituzioni educative statali;
  Visti  i  verbali  dei  lavori  della  commissione  paritetica e le
proposte dalla stessa formulate;
  Riconosciuta la necessita' di approvare i profili professionali del
personale di cui sopra;
  Riconosciuta altresi' la necessita' dell'identificazione, nell'area
delle  qualifiche del personale direttivo non docente di cui all'art.
66,  quarto  comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un profilo
professionale  del  direttore  amministrativo per il suo carattere di
specificita' non riconducibile ai profili professionali del personale
di cui al titolo I della legge medesima;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                           Articolo unico

  I  profili professionali delle qualifiche del personale non docente
appartenente  ai  ruoli  dello  Stato  degli  istituti  o  scuole  di
istruzione   primaria,  secondaria  ed  artistica,  ivi  compresi  le
accademie  di  belle  arti,  i  conservatori di musica e le accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative
statali  sono  approvati  cosi'  come identificati nel testo allegato
che, vistato dal Ministro per la funzione pubblica, costituisce parte
integrante del presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 marzo 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GASPARI,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica
                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato  alla Corte dei conti, con riserva, in conformita' della
  deliberazione  25  settembre  1985  delle  sezioni riunite, addi' 1
  ottobre 1985.
  Atti di Governo, registro n. 56, foglio n. 2