Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, per i soli stabilimenti di Milano, Settimo Torinese (vettura), Settimo Torinese (veicoli industriali), Tivoli e Villafranca Tirrena (Messina), e' prolungata al 28 luglio 1985. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operante nell'area industriale di Brindisi, e' prolungata per un ulteriore trimestre. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniere di Abbadia S. Salvatore (Siena) e Morone (Grosseto), e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1983 al 29 novembre 1983. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta e' prolungata al 28 febbraio 1984. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta e' prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di centocinquanta dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche riunite Sassolnova & Sassolart di Casalgrande (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 giugno 1984 al 3 novembre 1984. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alibrandi Michele & C., con sede in La Spezia, occupati presso lo stabilimento S.r.l. Alibrandi Michele & C., con sede in La Spezia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 novembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di settantatre operai dipendenti dalla S.a.s. Crestani V. & C., occupati presso lo stabilimento di Sandrigo (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di ottantuno dipendenti di cui 6 intermedi e 75 operai della S.p.A. I.M.E.A., con sede e stabilimento in Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 novembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quindici operai del reparto sfilaggio e frastaglio e sei operai reparto tessitura, tutti occupati nell'unita' di Robbiate (Como), occupati presso lo stabilimento di Robbiate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 2 novembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di novantanove operai e ventisette impiegati dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, occupati presso lo stabilimento di Vighizzolo di Cantu' (Como), reparti di filatura, tessitura, campionatura e magazzino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1985 al 14 settembre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Borri, occupati presso l'unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 29 giugno 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di otto dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Ceccarelli, occupati presso lo stabilimento di Savignano sul Rubicone (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 14 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 31 luglio 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duecentocinquantaquattro dipendenti dalla S.p.a. R.C.F. - Radio cine forniture di San Maurizio (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di San Maurizio (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 37-30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 1° novembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di tremilatrecentosessantotto lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della produzione commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e della DVTE e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettronica e degli addetti ad attivita' di R. e S.; 3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attivita' tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di tremilacinquecentonove lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica DCS e reparto di produzione trasmissione; 2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica; 3) Palermo e Carini (Palermo), reparto di commutazione elettromeccanica, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di novecentotrentasette lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso l'unita' di: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparti di: divisione e commutazione elettronica (DVCE), divisione tecnologie elettroniche (DVTE), escluso gli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1985 al 28 settembre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duemilanovecentonovantadue lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative: Sedi Zone operative -- -- 1) Milano 1) Lombardia 2) Trieste-Mestre 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia 3) Torino 3) Piemonte 4) Genova 4) Liguria 5) Firenze 5) Toscana, Umbria 6) Ancona 6) Emilia, Marche 7) Roma 7) Lazio, Abruzzo, Molise 8) Cagliari 8) Sardegna 9) Napoli 9) Campania, Basilicata 10) Catanzaro 10) Calabria 11) Taranto 11) Puglia 12) Messina 12) Sicilia ad esclusione degli addetti del settore impianti di trasmissione e degli addetti ad attivita' tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di dieci dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba, con sede in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 giugno 1985 al 24 dicembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di dodici operai e 3 impiegati dipendenti dalla S.p.a. Geagomma, occupati presso lo stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 agosto 1985 al 24 agosto 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duecentocinquantasei operai e dodici equiparati dipendenti dalla S.p.a. Magnolia, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Gioat - Industria confezioni, con sede e stabilimento in Calcinelli (Pesaro), occupati presso lo stabilimento di Calcinelli (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 giugno 1984 al 18 dicembre 1984. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di millecinquecentottantasei lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere, occupati presso l'unita' di S. Maria Capua Vetere (Caserta) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di duemilacinquanta lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unita': 1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 2) Milano, interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti alle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di sette lavoratori addetti al reparto torneria e magazzino dipendenti dalla ditta Ala Viteria di Franco Achilli, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quindici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Bertani, occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 29 dicembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quattordici dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Campogalliano, con sede in Campogalliano (Modena), occupati presso lo stabilimento di Campogalliano (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 1° gennaio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di ventisei operai dipendenti dalla S.p.a. Rilecart, con sede e stabilimento in Nembro (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 27 aprile 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quindici impiegati della S.p.a. Bertani di S. Ilario d'Enza, occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 17 febbraio 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di dieci dipendenti dei reparti smaltatrici, magazzino e forni della S.r.l. Ceramica Borgotaro di Borgo Val di Taro (Parma) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione nell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 29 ottobre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) stabilimenti in Ellera di Corciano (Perugia), S. Venanzo (Terni) e Perugia (gia' S.p.a. Calzaturificio Perfecta), e' prolungata per il periodo dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985 e per lo stesso periodo e' estesa ai lavori dipendenti del magazzino di Perugia, localita' S. Andrea delle Fratte. Si applicano ai lavori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentuno impiegati dipendenti dalla S.p.a. Venanzetti Vibrazioni, occupati presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 giugno 1984 al 30 settembre 1984. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentacinque operaie dipendenti dalla S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede legale in Catania occupate presso lo stabilimento di Potenza per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 15 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentaquattro operaie addette ai reparti produttivi dipendenti dalla S.p.a. Iluna, occupati presso lo stabilimento di Ciserano di Zingonia (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 ottobre 1984 al 13 ottobre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinquecentoventicinque dipendenti dalla S.p.a. Lagostina di Omegna (Novara) occupati presso la sede e lo stabilimento di Omegna (Novara), (quattrocentosedici operai, sei intermedi e centotre impiegati) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quattordici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ido Minola, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 28 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1985 al 29 dicembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di settecentosessanta operai dipendenti dalla S.p.a. Alivar, occupati presso lo stabilimento Pavesi di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quattordici operai dipendenti dalla S.a.s. Asietti & C., occupati presso lo stabilimento di Besnate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 marzo 1984 al 23 marzo 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sessantacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Voltan, sede di Stra' (Venezia), occupati presso lo stabilimento di Stra' (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1984 al 30 settembre 1984. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sedici operai dipendenti dalla S.p.a. G.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova), occupati presso lo stabilimento di Legnaro (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986. Con decreto ministeriale l3 dicembre 1985 in favore di nove operai dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla, occupati presso lo stabilimento di Verbania Intra (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1985 al 4 maggio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinquantanove operai dipendenti dalla ditta Ceramica Ascot S.p.a., con sede e stabilimento in Solignano di Castelvetro (Modena), occupati presso lo stabilimento di Solignano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1985 al 31 maggio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sei dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 ottobre 1984 al 3 marzo 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di sei dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1984 al 30 settembre 1984. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quaranta dipendenti dalla S.p.a. Kronos ceramiche, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di quarantotto operai e quattordici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ferrari & Malerba, con sede in Galliate (Novara) e lavoranti nello stabilimento di Galliate (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1984 al 3 novembre 1985. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di centonovanta operai dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. Industria Buitoni Perugina, dal 1° maggio 1985 Buitoni S.p.a., con sede in Perugia, addetti al reparto pastificio dello stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 ottobre 1985 al 15 ottobre 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trecentoquattordici impiegati e centoventisette operai dell'unita' di Civate (Como) e settantuno impiegati e centottantanove operai dell'unita' di Molteno (Como) della S.p.a. Black e Becker Italia, unita' di Molteno e Civate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore e 18 minuti settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 agosto 1985 al 17 agosto 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di dieci operai dipendenti dalla S.p.a. Kong, unita' di Montemarenzo (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 2 febbraio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di settantatre operai dipendenti dalla ditta Bleyle, unita' di Lainate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di cinque dipendenti dalla S.p.A. Sabato di Migiano occupati presso lo stabilimento di Migiano (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 22 gennaio 1985.