Con decreto ministeriale 27 novembre 1985,  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, per
i soli stabilimenti di Milano, Settimo  Torinese  (vettura),  Settimo
Torinese  (veicoli  industriali),  Tivoli   e   Villafranca   Tirrena
(Messina), e' prolungata al 28 luglio 1985. 
  Si applicano ai lavoratori sopra indicati le  agevolazioni  di  cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675. 
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento   d'integrazione
salariale ai lavoratori interessati. 
 
  Con decreto ministeriale 27 novembre 1985,  la  corresponsione  del
trattamento speciale  di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori
licenziati per cessazione di attivita' o riduzione  di  personale  di
aziende  industriali  del  settore   meccanico   operante   nell'area
industriale di Brindisi, e' prolungata per un ulteriore trimestre. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Samim,  miniere  di  Abbadia  S.  Salvatore
(Siena) e  Morone  (Grosseto),  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal 29 maggio 1983 al 29 novembre 1983. 
  La corresponsione del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale come sopra disposta e' prolungata al 28 febbraio 1984. 
  La corresponsione del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale come sopra disposta e' prolungata al 27 maggio 1984. 
  Si applicano ai lavoratori sopra indicati le  agevolazioni  di  cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675. 
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento   d'integrazione
salariale ai lavoratori interessati. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
centocinquanta dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche riunite Sassolnova &
Sassolart  di  Casalgrande  (Reggio  Emilia),  occupati   presso   lo
stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  30  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dall'11 giugno 1984 al 3 novembre 1984. 
 
  Con decreto ministeriale  13  dicembre  1985,  in  favore  di  nove
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alibrandi Michele & C.,  con  sede
in La  Spezia,  occupati  presso  lo  stabilimento  S.r.l.  Alibrandi
Michele & C., con sede in La Spezia, per i quali e'  stato  stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 20 maggio 1985 al 18 novembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di settantatre
operai dipendenti dalla S.a.s. Crestani V. & C., occupati  presso  lo
stabilimento di Sandrigo (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 25  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore  di  ottantuno
dipendenti di cui 6 intermedi e 75 operai della S.p.A. I.M.E.A.,  con
sede e stabilimento in Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 5 novembre 1984 al 5 novembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in  favore  di  quindici
operai del reparto  sfilaggio  e  frastaglio  e  sei  operai  reparto
tessitura, tutti occupati nell'unita' di  Robbiate  (Como),  occupati
presso lo stabilimento di Robbiate  (Como),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 2 novembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di novantanove
operai e ventisette impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Due  Palme,
occupati presso lo  stabilimento  di  Vighizzolo  di  Cantu'  (Como),
reparti di filatura, tessitura, campionatura e magazzino, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1985 al 14 settembre 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre  1985,  in  favore  di  cinque
impiegati dipendenti  dalla  S.p.a.  Calzaturificio  Borri,  occupati
presso l'unita' di Busto Arsizio  (Varese),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  24  ore  settimanali,  e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  1°  luglio
1985 al 29 giugno 1986. 
 
  Con decreto ministeriale  13  dicembre  1985,  in  favore  di  otto
dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Ceccarelli, occupati  presso  lo
stabilimento di Savignano sul Rubicone (Forli'), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  14  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 31 luglio 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
duecentocinquantaquattro dipendenti dalla S.p.a. R.C.F. - Radio  cine
forniture  di  San  Maurizio  (Reggio  Emilia),  occupati  presso  lo
stabilimento di San Maurizio (Reggio Emilia), per i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  37-30  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 1° novembre 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
tremilatrecentosessantotto  lavoratori  (esclusi  gli  impiegati   di
settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T.  -
Societa' italiana telecomunicazioni, con  sede  in  Milano,  occupati
presso le seguenti unita': 
    1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati
tutti  i  reparti  ad  esclusione   della   produzione   commutazione
elettronica e della trasmissione, della DVCE e  della  DVTE  e  degli
addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 
    2) L'Aquila, interessati tutti  i  reparti  ad  esclusione  della
commutazione elettronica e degli addetti ad attivita' di R. e S.; 
    3) Roma, interessati tutti  i  reparti  esclusi  gli  addetti  ad
attivita' tecnico-commerciali, 
  per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo  aziendale
che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  35  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2  settembre
1985 al 31 agosto 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
tremilacinquecentonove lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e
ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T.  -  Societa'
italiana telecomunicazioni, con sede in Milano,  occupati  presso  le
seguenti unita': 
    1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto  di
produzione commutazione  elettronica  DCS  e  reparto  di  produzione
trasmissione; 
    2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica; 
    3)  Palermo  e  Carini   (Palermo),   reparto   di   commutazione
elettromeccanica, 
  per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo  aziendale
che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  35  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  22  luglio
1985 al 20 luglio 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
novecentotrentasette lavoratori (esclusi gli impiegati di  settima  e
ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T.  -  Societa'
italiana telecomunicazioni,  con  sede  in  Milano,  occupati  presso
l'unita' di: Milano  e  Castelletto  di  Settimo  Milanese  (Milano),
reparti di: divisione e commutazione  elettronica  (DVCE),  divisione
tecnologie elettroniche (DVTE), escluso gli addetti ad  attivita'  di
R. e S. e tecnico-commerciali per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 30 settembre 1985 al 28 settembre 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
duemilanovecentonovantadue  lavoratori,  esclusi  gli  impiegati   di
settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel  Sistemi,
con  sede  in  Milano,  occupati  presso  le  seguenti  sedi  e  zone
operative: 
 
               Sedi                         Zone operative         
                --                               --                
 1) Milano                        1) Lombardia                     
 2) Trieste-Mestre                2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
 3) Torino                        3) Piemonte                      
 4) Genova                        4) Liguria                       
 5) Firenze                       5) Toscana, Umbria               
 6) Ancona                        6) Emilia, Marche                
 7) Roma                          7) Lazio, Abruzzo, Molise        
 8) Cagliari                      8) Sardegna                      
 9) Napoli                        9) Campania, Basilicata          
10) Catanzaro                    10) Calabria                      
11) Taranto                      11) Puglia                        
12) Messina                      12) Sicilia                       
 
ad esclusione degli addetti del settore impianti  di  trasmissione  e
degli addetti ad attivita' tecnico-commerciali, per i quali e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  35  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1985 al 31 agosto 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13  dicembre  1985,  in  favore  di  dieci
dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Elba, con  sede  in  Fiorano  Modenese
(Modena), occupati presso lo stabilimento di Cadelbosco Sopra (Reggio
Emilia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 24 giugno 1985 al 24 dicembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre  1985,  in  favore  di  dodici
operai e 3  impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Geagomma,  occupati
presso lo stabilimento di Castello d'Agogna (Pavia), per i  quali  e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  26  agosto
1985 al 24 agosto 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
duecentocinquantasei operai  e  dodici  equiparati  dipendenti  dalla
S.p.a. Magnolia, con sede in Milano, occupati presso lo  stabilimento
di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 30 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre  1985,  in  favore  di  sedici
dipendenti dalla S.p.a. Gioat -  Industria  confezioni,  con  sede  e
stabilimento in Calcinelli (Pesaro), occupati presso lo  stabilimento
di Calcinelli (Pesaro), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 20 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 18 giugno 1984 al 18 dicembre 1984. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
millecinquecentottantasei  lavoratori,  esclusi  gli   impiegati   di
settima  e  ottava  categoria,  dipendenti   dalla   S.p.a.   Italtel
Telematica, con sede  in  S.  Maria  Capua  Vetere,  occupati  presso
l'unita' di S. Maria Capua Vetere (Caserta)  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  35  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 22 luglio 1985 al 20 luglio 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre   1985,   in   favore   di
duemilacinquanta lavoratori  (esclusi  gli  impiegati  di  settima  e
ottava categoria) dipendenti dalla  S.p.a.  Italtel  Telematica,  con
sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le  seguenti
unita': 
    1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) interessati tutti i reparti ad
esclusione della commutazione pubblica  e  lavorazioni  meccaniche  e
degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 
    2) Milano,  interessati  tutti  i  reparti  ad  esclusione  degli
addetti alle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, 
  per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo  aziendale
che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a  35  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2  settembre
1985 al 31 agosto 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13  dicembre  1985,  in  favore  di  sette
lavoratori addetti al reparto torneria e magazzino  dipendenti  dalla
ditta Ala Viteria di Franco Achilli, occupati presso lo  stabilimento
di Milano, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 20 maggio 1985 al 18 maggio 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in  favore  di  quindici
impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Bertani,  occupati  presso   lo
stabilimento di S. Ilario d'Enza (Reggio  Emilia),  per  i  quali  e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18  febbraio
1985 al 29 dicembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985, in favore di quattordici
dipendenti  dalla  S.p.a.  Ceramiche  Campogalliano,  con   sede   in
Campogalliano  (Modena),   occupati   presso   lo   stabilimento   di
Campogalliano (Modena), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 20 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1° luglio 1985 al 1° gennaio 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985  in  favore  di  ventisei
operai dipendenti dalla S.p.a. Rilecart, con sede e  stabilimento  in
Nembro (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,  per  il  periodo
dal 29 aprile 1985 al 27 aprile 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985  in  favore  di  quindici
impiegati della S.p.a. Bertani di S. Ilario d'Enza,  occupati  presso
lo stabilimento di S. Ilario d'Enza, per i quali e'  stato  stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 17 febbraio 1985. 
 
  Con decreto ministeriale  13  dicembre  1985  in  favore  di  dieci
dipendenti dei reparti smaltatrici, magazzino e  forni  della  S.r.l.
Ceramica Borgotaro di Borgo Val di Taro (Parma) per i quali e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione nell'orario di lavoro  da  40  a  20  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1985 al 29 ottobre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre  1985  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede  in
Ellera di Corciano  (Perugia)  stabilimenti  in  Ellera  di  Corciano
(Perugia), S. Venanzo (Terni) e Perugia (gia'  S.p.a.  Calzaturificio
Perfecta), e' prolungata per il periodo dal  29  aprile  1985  al  27
ottobre 1985 e per lo stesso periodo e' estesa ai  lavori  dipendenti
del magazzino di Perugia, localita' S. Andrea delle Fratte. 
  Si applicano ai  lavori  sopra  indicati  le  agevolazioni  di  cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985  in  favore  di  trentuno
impiegati dipendenti dalla  S.p.a.  Venanzetti  Vibrazioni,  occupati
presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali  e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 4 giugno 1984 al 30 settembre 1984. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di trentacinque
operaie dipendenti dalla S.r.l. Centro confezioni camicie,  con  sede
legale in Catania occupate presso lo stabilimento di  Potenza  per  i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  15  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31  dicembre
1984 al 31 dicembre 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
trentaquattro operaie addette ai reparti produttivi dipendenti  dalla
S.p.a. Iluna, occupati presso lo stabilimento di Ciserano di Zingonia
(Bergamo), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del  trattamento
di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  16  ottobre
1984 al 13 ottobre 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
cinquecentoventicinque dipendenti dalla S.p.a.  Lagostina  di  Omegna
(Novara)  occupati  presso  la  sede  e  lo  stabilimento  di  Omegna
(Novara),  (quattrocentosedici  operai,  sei  intermedi  e   centotre
impiegati) per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del  trattamento
di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  1°  gennaio
1986 al 31 dicembre 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di  quattordici
impiegati dipendenti dalla S.p.a.  Ido  Minola,  occupati  presso  lo
stabilimento di Milano, per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 28 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 1° settembre 1985 al 29 dicembre 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
settecentosessanta operai dipendenti dalla  S.p.a.  Alivar,  occupati
presso lo stabilimento  Pavesi  di  Novara,  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  35  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di  quattordici
operai dipendenti dalla S.a.s.  Asietti  &  C.,  occupati  presso  lo
stabilimento di Besnate (Milano), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 32  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 21 marzo 1984 al 23 marzo 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
sessantacinque operai dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio  Voltan,
sede di Stra' (Venezia), occupati presso  lo  stabilimento  di  Stra'
(Venezia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del  trattamento
di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il  periodo  dal  9  aprile
1984 al 30 settembre 1984. 
 
  Con decreto ministeriale 13  dicembre  1985  in  favore  di  sedici
operai  dipendenti  dalla  S.p.a.  G.A.M.I.,  con  sede  in   Legnaro
(Padova), occupati presso lo stabilimento di Legnaro (Padova), per  i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  22  ore
settimanali,  e  disposta  la  corresponsione  del   trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2  settembre
1985 al 31 agosto 1986. 
 
  Con decreto ministeriale l3 dicembre 1985 in favore di nove  operai
dipendenti  dalla  S.r.l.  Maglificio  Lucilla,  occupati  presso  lo
stabilimento di  Verbania  Intra  (Novara),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  24  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1985 al 4 maggio 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
cinquantanove operai dipendenti dalla ditta  Ceramica  Ascot  S.p.a.,
con  sede  e  stabilimento  in  Solignano  di  Castelvetro  (Modena),
occupati presso lo stabilimento di Solignano, per i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  10  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1985 al 31 maggio 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1985  in  favore  di  sei
dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 10 ottobre 1984 al 3 marzo 1985. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1985  in  favore  di  sei
dipendenti dalla ditta Luc Sander di Medolle (Modena), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34  ore  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1984 al 30 settembre 1984. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985  in  favore  di  quaranta
dipendenti dalla S.p.a. Kronos ceramiche, con sede e stabilimento  in
Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano
Modenese (Modena), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di  quarantotto
operai e quattordici impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ferrari  &
Malerba, con sede in Galliate (Novara) e lavoranti nello stabilimento
di Galliate (Novara), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 a 25 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 5 novembre 1984 al 3 novembre 1985. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di centonovanta
operai dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. Industria Buitoni Perugina, dal
1° maggio 1985 Buitoni  S.p.a.,  con  sede  in  Perugia,  addetti  al
reparto pastificio dello stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), per  i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  36  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  16  ottobre
1985 al 15 ottobre 1986. 
 
  Con  decreto  ministeriale  13   dicembre   1985   in   favore   di
trecentoquattordici impiegati e centoventisette operai dell'unita' di
Civate  (Como)  e  settantuno  impiegati  e  centottantanove   operai
dell'unita' di Molteno (Como) della S.p.a.  Black  e  Becker  Italia,
unita' di Molteno e Civate (Como), per i quali e' stato stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore  e  18  minuti  settimanali,  e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 20 agosto 1985 al 17 agosto 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di dieci operai
dipendenti dalla S.p.a. Kong, unita' di Montemarenzo (Bergamo), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  4  febbraio
1985 al 2 febbraio 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13 dicembre 1985 in favore di  settantatre
operai dipendenti dalla ditta Bleyle, unita' di Lainate (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20  ore
settimanali,  e'  disposta  la  corresponsione  del  trattamento   di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25  febbraio
1985 al 23 febbraio 1986. 
 
  Con decreto ministeriale 13  dicembre  1985  in  favore  di  cinque
dipendenti  dalla  S.p.A.  Sabato  di  Migiano  occupati  presso   lo
stabilimento di Migiano (Lecce), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 16  ore  settimanali,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 22 gennaio 1985.