IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento CEE n.  1785/81  relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; 
  Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694,  convertito  nella
legge 29 gennaio 1982, n. 19,  che  prevede  il  finanziamento  degli
aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per  il  settore
bieticolo-saccarifero; 
  Visto in particolare l'art. 3 del decreto  citato  che  demanda  al
CIPE il compito di stabilire i limiti e le  modalita'  di  erogazione
degli aiuti; 
  Vista la proposta avanzata con nota n. B12586 del 1°  ottobre  1985
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
  Vista la nota n. 127542,  del  4  novembre  1985,  nella  quale  il
Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato esprime  il
proprio concerto nella proposta di cui sopra; 
  Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e
le foreste; 
 
                              Delibera: 
 
  Per la campagna 1985-86 gli aiuti  nazionali  di  adattamento  sono
concessi ai bieticoltori e  all'industria  saccarifera  nella  misura
massima consentita dal regolamento CEE n. 1785/81, art. 46, par. 2, e
successive modificazioni. 
  La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria
saccarifera e' la stessa della campagna 1983-84. 
  Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla
Cassa conguaglio zucchero,  determinato  ai  sensi  dell'art.  5  del
citato decreto-legge n. 694/81, e' valutato nel limite massimo di 247
miliardi di lire. 
  L'importo della restituzione di  quota  parte  del  sovrapprezzo  a
favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere  prodotti
trasformati desinati al mercato interno, e' fissato nella misura pari
ai 2/3 del sovrapprezzo in vigore. 
  Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 4, del citato  regolamento
CEE  sono  concessi  all'industria  saccarifera  ed  ai  commercianti
specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio
(art. 8 dello stesso regolamento CEE),  con  gli  stessi  criteri  di
calcolo adottati per la campagna precedente. 
  Per  l'erogazione  degli  aiuti  di  cui  ai  precedenti  punti  si
applicano le modalita' fissate dal provvedimento CIP n. 48/81. 
  Per gli aiuti di cui all'art. 46, par. 4, del piu' volte richiamato
regolamento CEE n. 1785/81 valgono anche i  criteri  e  le  modalita'
fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, p. 3 lettera 3. 
  Il CIP potra', comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari
relative alla campagna. 
  Nella relazione che il Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste
dovra' presentare al CIPE entro il 31  marzo  1986,  ai  sensi  della
delibera   CIPE   7   marzo   1984,   di   approvazione   del   Piano
bieticolo-saccarifero, sara' data informativa al CIPE stesso su tutte
le erogazioni comunque destinate al  settore  nonche'  sui  risultati
raggiunti. 
 
    Roma, addi' 19 dicembre 1985 
 
                                                Il Presidente: Romita