IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 8 e 46 del regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, che prevede il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero; Visto in particolare l'art. 3 del decreto citato che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalita' di erogazione degli aiuti; Vista la proposta avanzata con nota n. B12586 del 1° ottobre 1985 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Vista la nota n. 127542, del 4 novembre 1985, nella quale il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato esprime il proprio concerto nella proposta di cui sopra; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Delibera: Per la campagna 1985-86 gli aiuti nazionali di adattamento sono concessi ai bieticoltori e all'industria saccarifera nella misura massima consentita dal regolamento CEE n. 1785/81, art. 46, par. 2, e successive modificazioni. La chiave di ripartizione degli aiuti tra bieticoltori ed industria saccarifera e' la stessa della campagna 1983-84. Il fabbisogno finanziario previsto per l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero, determinato ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 694/81, e' valutato nel limite massimo di 247 miliardi di lire. L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati desinati al mercato interno, e' fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo in vigore. Gli aiuti autorizzati dall'art. 46, par. 4, del citato regolamento CEE sono concessi all'industria saccarifera ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio (art. 8 dello stesso regolamento CEE), con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente. Per l'erogazione degli aiuti di cui ai precedenti punti si applicano le modalita' fissate dal provvedimento CIP n. 48/81. Per gli aiuti di cui all'art. 46, par. 4, del piu' volte richiamato regolamento CEE n. 1785/81 valgono anche i criteri e le modalita' fissati dal provvedimento CIP n. 50/81, p. 3 lettera 3. Il CIP potra', comunque, emanare ulteriori disposizioni particolari relative alla campagna. Nella relazione che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dovra' presentare al CIPE entro il 31 marzo 1986, ai sensi della delibera CIPE 7 marzo 1984, di approvazione del Piano bieticolo-saccarifero, sara' data informativa al CIPE stesso su tutte le erogazioni comunque destinate al settore nonche' sui risultati raggiunti. Roma, addi' 19 dicembre 1985 Il Presidente: Romita