IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825,  concernente  il  regime  di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975,  n.  724,  che  reca  disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  sul  sistema  di  imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1985,  che  fissa   le
ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; 
  Considerato  che  in  base  ai  dati   risultanti   dalle   vendite
nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione  dei
monopoli di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo  piu'
richiesta nel corso  del  1985  e'  stata  quella  di  L. 70.000  per
chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe  di  prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento  prevista
dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76; 
  Considerato che per le altre  sigarette  l'imposta  di  consumo  si
applica in base ai due  elementi,  fisso  e  proporzionale,  previsti
dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso  e'
pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di  consumo
sulle sigarette della classe di prezzo  piu'  richiesta  (importo  di
base) e dell'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito
sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al  prezzo  di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art. 9  della  legge  7  marzo  1985,  n.  76,  nella
allegata tabella, che sostituisce la tabella allegato  A  al  decreto
ministeriale 21 marzo 1985, sono fissate, a decorrere dal 1°  gennaio
1986, le  ripartizioni  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  delle
sigarette per chilogrammo convenzionale. 
 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, addi' 27 gennaio 1986 
 
                                               Il Ministro: Visentini 
 

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1986 
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 173