IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1985, che fissa le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 1985 e' stata quella di L. 70.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento prevista dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella, che sostituisce la tabella allegato A al decreto ministeriale 21 marzo 1985, sono fissate, a decorrere dal 1° gennaio 1986, le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 gennaio 1986 Il Ministro: Visentini Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1986 Registro n. 5 Finanze, foglio n. 173