IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145, concernente l'ordinamento della Azienda autonoma  di  assistenza
al volo per il traffico aereo generale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1981,
n. 842, con il quale  e'  stato  approvato  lo  statuto  dell'Azienda
medesima; 
  Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della  tassa  per
l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla
navigazione aerea in rotta; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i termini  e
le modalita' per l'accertamento,  la  riscossione  ed  il  versamento
della tassa; 
  Vista la legge 15 febbraio 1985, n. 25, concernente nuove norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea
in  rotta  e  modifiche  all'ordinamento  dell'Azienda  autonoma   di
assistenza al volo per il traffico aereo generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio
1985, n. 25, il provento istituito dall'art. 1 della legge 11  luglio
1977, n. 411,  e'  accertato  e  riscosso  direttamente  dall'Azienda
autonoma di assistenza  al  volo  per  il  traffico  aereo  generale,
secondo i termini e le modalita' di cui ai successivi articoli e  con
l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia. 
  L'accertamento avviene mediante la compilazione di  apposita  nota,
conforme all'allegato A del presente decreto. 
 
 
          Nota al titolo: 
 
              L'art.  6  della  legge  15  febbraio  1985,   n.   25,
          sostituisce l'art. 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il
          quale prevede che «con decreto del Ministro dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  sono  stabiliti  i
          termini e le modalita' per l'accertamento  della  tassa  di
          cui all'art. 1». 
              Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  411/1977  e'
          riportato, infra, in nota all'art. 1 della presente legge. 
 
          Nota alle premesse: 
 
              Il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, cui si fa  riferimento  nel  quarto
          capoverso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          115 del 24 aprile 1978. 
 
          Nota all'art. 1: 
 
              Il testo dell'art. 1 della legge  11  luglio  1977,  n.
          411, e' il seguente: 
              «E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e
          del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta,
          cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di
          volo che si svolge nello spazio aereo nazionale. 
              Ai  fini  della  presente  legge,  per   spazio   aereo
          nazionale  si  intende  quello  entro  il  quale  lo  Stato
          italiano fornisce il servizio di assistenza al volo».