IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente l'ordinamento della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Azienda medesima; Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta; Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i termini e le modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento della tassa; Vista la legge 15 febbraio 1985, n. 25, concernente nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il provento istituito dall'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' accertato e riscosso direttamente dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, secondo i termini e le modalita' di cui ai successivi articoli e con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia. L'accertamento avviene mediante la compilazione di apposita nota, conforme all'allegato A del presente decreto.
Nota al titolo: L'art. 6 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, sostituisce l'art. 8 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il quale prevede che «con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento della tassa di cui all'art. 1». Il testo dell'art. 1 della legge n. 411/1977 e' riportato, infra, in nota all'art. 1 della presente legge. Nota alle premesse: Il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, cui si fa riferimento nel quarto capoverso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 24 aprile 1978. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411, e' il seguente: «E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale. Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo».