IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 768, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di 10 anni, con godimento 1° febbraio 1986, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.