IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62. contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale e stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano» e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1980 e precedenti; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Vino Nobile di Montepulciano», vendemmia 1981 e precedenti; Visto il proprio decreto 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del «Vino Nobile di Montepulciano», per la vendemmia 1982 e precedenti; Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora la situazione che ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983 e 13 dicembre 1984; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti a quello derivante dalle vendemmie 1981 e 1982 ed a quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 31 ottobre 1985 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1985-86 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie 1982-83, 1983-84 e 1984-85 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena; Decreta: Articolo unico Fino al 31 ottobre 1986 il «Vino Nobile di Montepulciano» derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti, quello derivante dalle vendemmie 1981 e 1982 e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del 1° novembre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 ottobre 1985 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ALTISSIMO