IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato  sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati   per   la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita; 
  Vista la legge  6  marzo  1980,  n.  62.  contenente  modifiche  al
suddetto art. 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  luglio  1980,
con il  quale  e  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita del «Vino Nobile di Montepulciano»  e  ne  e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state  emanate
misure transitorie per la commercializzazione del vino  «Vino  Nobile
di Montepulciano», vendemmia 1980 e precedenti; 
  Visto  il  proprio  decreto  21  dicembre  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 febbraio 1984, con il quale sono state
emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino  «Vino
Nobile di Montepulciano», vendemmia 1981 e precedenti; 
  Visto  il  proprio  decreto  13  dicembre  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono  state
emanate misure  transitorie  per  la  commercializzazione  del  «Vino
Nobile di Montepulciano», per la vendemmia 1982 e precedenti; 
  Considerato che allo stato attuale sussiste tuttora  la  situazione
che  ha  determinato  l'esigenza  dell'emanazione  dei  sopra  citati
decreti ministeriali 7 dicembre 1982, 21 dicembre 1983 e 13  dicembre
1984; 
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di  consentire  la  prosecuzione
della commercializzazione del vino di cui  trattasi  con  riguardo  a
quello derivante dalle vendemmie 1980 e precedenti a quello derivante
dalle vendemmie 1981 e 1982 ed a  quello  derivante  dalla  vendemmia
1983 che alla data del 31 ottobre 1985 ha ultimato il periodo  minimo
di invecchiamento; 
  Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato,  la  necessita'
di avvalersi anche per la corrente  vendemmia  1985-86  del  servizio
assicurato nelle precedenti  vendemmie  1982-83,  1983-84  e  1984-85
dalla camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  di
Siena; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Fino al 31 ottobre 1986 il «Vino Nobile di Montepulciano» derivante
dalle vendemmie 1980 e precedenti, quello derivante  dalle  vendemmie
1981 e 1982 e quello derivante dalla vendemmia 1983 che alla data del
1° novembre 1985 hanno ultimato il periodo minimo  di  invecchiamento
potranno essere commercializzati  con  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita alle condizioni e con  le  modalita'  di  cui
agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre  1982  citato
in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 28 ottobre 1985 
                                               Il Ministro 
                                     dell'agricoltura e delle foreste 
                                                 PANDOLFI 
     Il Ministro dell'industria 
  del commercio e dell'artigianato 
            ALTISSIMO