IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n.  1141,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
1985, registrato alla Corte dei conti, il 19 novembre 1985,  registro
n. 38 Tesoro,  foglio  n.  162,  concernente  l'emissione  di  monete
d'argento da L. 500 celebrative dell'anno degli Etruschi; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  monete  d'argento  da  L.  500,  celebrative  dell'anno   degli
Etruschi, aventi le caratteristiche di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 21 ottobre  1985  indicato  nelle  premesse  avranno
corso legale dal 1° febbraio 1986. 
  Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 30 dicembre 1985 
 
                                                   Il Ministro: GORIA