IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive dispsizioni; Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978; Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n.395; Vista la delibera CIPE in data 6 maggio 1981; Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali; Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali; Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984; Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati; Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanita' per la determinazione del primo prezzo al pubblico; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilita' generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985; Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanita' secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficolta' di reperimento dei farmaci sul mercato; Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984; Delibera: A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A nella misura media globale pari all'8% mediante: 1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984; 2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100/h; 3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali. B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verra' effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo. C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA. D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando cosi ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico Stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, dovra' non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale. E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanita' sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialita' medicinali di cui agli allegati B e C con le stesse modalita' di cui al precedente punto A). Ciascuno dei prezzi deliberati sara' efficace solo dopo la registrazione quale specialita' medicinale, da parte del competente Ministero della sanita', del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmene o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialita' medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sara' riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco. F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialita' medicinali di cui agli allegati A, B, C sono confermati nelle seguenti misure: grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. Roma, addi' 21 dicembre 1984 Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO