IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
 
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363; 
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile 1947, n.  283  e  15  settembre  1947,  n.  896  e  successive
dispsizioni; 
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 
  Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2  maggio  1975,
17 dicembre 1976, 27 luglio 1978; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,  convertito
in legge 11 luglio 1977, n.395; 
  Vista la delibera CIPE in data 6 maggio 1981; 
  Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 
  Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre  1984  che  detta  le  nuove
direttive concernenti la metodologia  di  calcolo  dei  prezzi  delle
specialita' medicinali; 
  Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono  dettate
le necessarie prescrizioni per l'applicazione  del  nuovo  metodo  di
calcolo dei prezzi delle specialita' medicinali; 
  Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984; 
  Visto l'esito  dell'esame  dell'istanze  presentate  dalle  aziende
interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati; 
  Preso atto  delle  nuove  registrazioni  in  corso,  trasmesse  dal
Ministero della sanita' per la determinazione  del  primo  prezzo  al
pubblico; 
  Vista la relazione predisposta dal servizio  prodotti  farmaceutici
del CIP; 
  Ritenuto necessario  procedere  all'aggiornamento  dei  prezzi  nel
quadro delle  compatibilita'  generali  determinate  dalla  difficile
situazione economica del Paese e nei limiti  programmatici  stabiliti
dal Governo per l'anno 1985; 
  Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero  della  sanita'
secondo  cui  la  disposizione  adottata  in   precedenza   dal   CIP
sull'adeguamento dei prezzi  delle  scorte  dei  medicinali  risponde
all'esigenza  di  non  determinare  difficolta'  di  reperimento  dei
farmaci sul mercato; 
  Sentita  la  commissione  centrale  prezzi  (art.  2  del   decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre  1944,  n.  347)  in  data  20
dicembre 1984; 
 
                              Delibera: 
 
  A) Di procedere  all'aggiornamento  dei  prezzi  delle  specialita'
medicinali elencate nell'allegato A nella misura media  globale  pari
all'8% mediante: 
    1)  l'applicazione  graduale  del  nuovo  metodo  prevista  dalla
delibera CIPE dell'11 ottobre 1984; 
    2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100/h; 
    3)  aumento  del  riconoscimento  del  costo  dei  materiali   di
confezionamento limitato al 10%, in attesa  del  completamento  delle
indagini necessarie per  il  puntuale  aggiornamento  dei  costi  dei
singoli materiali. 
  B)  Entro  il  mese  di  luglio  1985,  con  il  progredire   delle
rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo,
verra' effettuata una verifica sulla dinamica  dei  vari  fattori  di
costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei  prezzi  nel
rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso
di inflazione nei limiti indicati dal Governo. 
  C) A decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione
del seguente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  i  prezzi  di
vendita  al  pubblico   delle   specialita'   medicinali   risultanti
dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio  1934,
n. 1265, sono  sostituiti  per  le  specialita'  medicinali  comprese
nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di
ciascuna  specialita'.  Tali  prezzi  fissi  ed  unici  su  tutto  il
territorio nazionale sono comprensivi di IVA. 
  D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il
riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali,  i
grossisti  ed  i  farmacisti  e  ritenuta  l'esigenza   assoluta   di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di  continuita',
evitando  cosi  ogni  possibile  pregiudizio   della   salute   della
popolazione,  i  produttori,  i  grossisti  e  i  farmacisti   stessi
aggiornano  il  prezzo  delle  confezioni  mediante  la   sovrastampa
indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante
il prezzo di vendita al pubblico Stabilito dal presente provvedimento
e la seguente  indicazione  «CIP  n.  53/1984»  da  sovrapporre  alla
fustella  o  etichetta  originale  che   consenta   di   identificare
chiaramente questi  ultimi  con  particolare  riguardo  al  nome  del
prodotto. 
  Il bollino in questione, una volta  applicato,  dovra'  non  essere
asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale. 
  E)  Ai  fini  del  provvedimento  di  registrazione  da  parte  del
competente Ministero della sanita' sono fissati i prezzi al pubblico,
IVA compresa, delle specialita' medicinali di cui agli allegati B e C
con le stesse modalita' di cui al precedente punto A). 
  Ciascuno  dei  prezzi  deliberati  sara'  efficace  solo  dopo   la
registrazione quale specialita' medicinale, da parte  del  competente
Ministero della  sanita',  del  prodotto  cui  il  prezzo  stesso  si
riferisce. 
  Conseguentemente i prezzi in  questione  saranno  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale contestualmene o in concomitanza con  l'emanazione
dei  decreti  di  registrazione  quali  specialita'  medicinali   dei
rispettivi prodotti  a  mezzo  elenco  progressivo  nei  quali  sara'
riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo
dell'elenco. 
  F) I  margini  di  distribuzione  da  applicare  sui  prezzi  delle
specialita' medicinali di cui agli allegati A, B, C  sono  confermati
nelle seguenti misure: 
  grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA; 
  farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA. 
  Roma, addi' 21 dicembre 1984 
 
                           Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO