IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
          (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 
                 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219) 
 
  Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.   57,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187: 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
marzo 1984; 
  Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 788; 
  Vista l'ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto  1984  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 17 agosto 1984; 
  Viste le convenzioni e gli atti  aggiuntivi  di  affidamento  delle
opere viarie a servizio dei nuclei industriali  di  cui  all'art.  32
anzidetto; 
  Considerato che  i  concessionari  affidatari  delle  opere  viarie
predette hanno  lamentato  l'assoluta  sproporzione  dei  termini  di
esecuzione stabiliti  rispetto  alla  entita'  e  complessita'  degli
interventi   ed   alle   oggettive   difficolta'   tecniche,    quali
manifestatesi in corso di definizione dei progetti esecutivi, nonche'
la  sussistenza  di  circostanze  obiettivamente   riscontrabili   ed
estranee  ai  concessionari  stessi  le  quali  avrebbero  rallentato
notevolmente  sia  l'espletamento  degli   adempimenti   di   propria
competenza, sia le necessarie approvazioni ministeriali; 
  Vista la nota in data 11 gennaio 1986, n. 3393,  con  la  quale  il
Ministro designato,  a  fronte  delle  situazioni  rappresentate,  ha
disposto doversi procedere alla verifica dei termini  di  ultimazione
sia sotto il profilo della loro  congruita',  sia  sotto  il  profilo
della  sussistenza  delle  segnalate  circostanze  ritardanti  ed  ha
demandato  all'ufficio  speciale  l'espletamento  delle  indagini   e
verifiche all'uopo occorrenti; 
  Considerato che, nelle  more  degli  accertamenti  anzidetti  e  in
pendenza delle verifiche sulla fondatezza dei rilievi  rappresentati,
l'immediata applicazione delle  penali  a  carico  dei  concessionari
succitati potrebbe costituire  pregiudizio  economico  e  determinare
gravi intralci per il completamento degli interventi,  caratterizzati
dall'urgenza e dalla indifferibilita'; 
  Considerato altresi' che una immediata applicazione delle penali in
questione indurrebbe i concessionari  alla  formulazione  di  riserve
nonche' all'esperimento delle  previste  procedure  arbitrali,  dando
cosi'  luogo  ad  un  contenzioso  che  potrebbe  risolversi  in   un
pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione; 
  Ravvisata pertanto l'opportunita' di soprassedere alla applicazione
delle penali maturate dai concessionari affidatari delle opere viarie
per i ritardi nella ultimazione di lavori sino alla definizione delle
verifiche dianzi indicate ed alla completa ricognizione  dei  termini
di ultimazione contrattuali; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga  ad  ogni  diversa
vigente disposizione 
 
                              Dispone: 
 
  Il capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi  di
cui agli articoli 21 e 32 della legge  14  maggio  1981  n.  219,  e'
autorizzato a sospendere in  via  temporanea  la  applicazione  delle
penali maturate dai concessionari delle opere viarie a  servizio  dei
nuclei  industriali  cui  al  medesimo  articolo  per  ritardi  nella
ultimazione del lavori fino ai completamento delle indagini  e  delle
verifiche di cui in premessa. 
  Rimane salva l'applicazione delle penali eventualmente maturate dai
medesimi concessionari per ritardi nella presentazione  dei  progetti
di massima ed esecutivi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 31 gennaio 1986 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI