Agli  assessorati  per  l'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano 
 
                                  e p. c.: 
 
                                Al Ministero    delle    finanze    -
                                  Direzione generale delle  dogane  e
                                  delle imposte indirette 
                                Alle direzioni  delle  circoscrizioni
                                  doganali 
                                Ai compartimenti doganali 
                                Al Ministero   del   commercio    con
                                  l'estero - Gabinetto 
                                Al Ministero    della    sanita'    -
                                  Direzione     generale      servizi
                                  veterinari 
                                Al Consiglio                superiore
                                  dell'agricoltura 
                                Alla Direzione generale della  tutela
                                  economica dei prodotti agricoli 
                                Alla Associazione italiana allevatori 
                                Alla      Associazione      nazionale
                                  allevatori bovini razza Bruna 
                                Alla   Associazione    nazionale    e
                                  allevatori  bovini  razza   Pezzata
                                  Rossa Friulana 
 
  Con la circolare n. 8 prot. n. 12867  del  25  ottobre  1985,  sono
state apportate, relativamente ai requisiti dei bovini di razza Bruna
e  Pezzata  Rossa  di  origine  europea   ammessi   all'importazione,
variazioni dalle norme contenute nella  circolare  n.  29,  prot.  n.
33446 del 13 luglio 1959 allo scopo di adeguarle  alle  esigenze  del
miglioramento  degli  allevamenti  e  della   produzione   zootecnica
nazionale. 
  Con la medesima circolare n. 8, sono state inoltre previste  alcune
norme transitorie per l'importazione dei bovini  da  riproduzione  di
razza pura originari dall'Austria e dalla Svizzera. 
  Cio' premesso, al fine di una maggiore armonizzazione  delle  norme
transitorie applicabili alle importazioni dai citati Paesi  terzi  le
norme transitorie medesime, di cui al  punto  2  dell'allegato  della
circolare n. 8, relative alla  valutazione  genetica  del  padre  dei
soggetti femminili, sono cosi' modificate: 
  «Fino a quando non verra' verificata l'equivalenza  dei  metodi  di
valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con  quelli  applicati
in Italia, si considera non negativo l'indice genetico del  padre  un
indice genetico da O a + per la quantita' di  latte.  Possono  essere
ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i cui padri non  siano
stati valutati geneticamente, e dalla Svizzera, femmine i  cui  padri
sono sottoposti a prove della discendenza, purche' la madre del padre
abbia i requisiti minimi produttivi previsti  dal  Libro  genealogico
vacche avanzato». 
 
                                                Il Ministro: PANDOLFI