Agli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e p. c.: Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette Alle direzioni delle circoscrizioni doganali Ai compartimenti doganali Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto Al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari Al Consiglio superiore dell'agricoltura Alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli Alla Associazione italiana allevatori Alla Associazione nazionale allevatori bovini razza Bruna Alla Associazione nazionale e allevatori bovini razza Pezzata Rossa Friulana Con la circolare n. 8 prot. n. 12867 del 25 ottobre 1985, sono state apportate, relativamente ai requisiti dei bovini di razza Bruna e Pezzata Rossa di origine europea ammessi all'importazione, variazioni dalle norme contenute nella circolare n. 29, prot. n. 33446 del 13 luglio 1959 allo scopo di adeguarle alle esigenze del miglioramento degli allevamenti e della produzione zootecnica nazionale. Con la medesima circolare n. 8, sono state inoltre previste alcune norme transitorie per l'importazione dei bovini da riproduzione di razza pura originari dall'Austria e dalla Svizzera. Cio' premesso, al fine di una maggiore armonizzazione delle norme transitorie applicabili alle importazioni dai citati Paesi terzi le norme transitorie medesime, di cui al punto 2 dell'allegato della circolare n. 8, relative alla valutazione genetica del padre dei soggetti femminili, sono cosi' modificate: «Fino a quando non verra' verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, si considera non negativo l'indice genetico del padre un indice genetico da O a + per la quantita' di latte. Possono essere ammesse all'importazione dall'Austria, femmine i cui padri non siano stati valutati geneticamente, e dalla Svizzera, femmine i cui padri sono sottoposti a prove della discendenza, purche' la madre del padre abbia i requisiti minimi produttivi previsti dal Libro genealogico vacche avanzato». Il Ministro: PANDOLFI