IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; Considerato che ragioni di sicurezza interna e di opportunita', hanno imposto di ripristinare, a partire dal 1° febbraio 1986, il regime dei visti di ingresso, per transito e per soggiorni inferiori a novanta giorni, nei confronti dei cittadini della Repubblica algerina democratica e popolare; Ritenuto opportuno che, trattandosi di una decisione unilaterale, il visto di ingresso, per transito e per soggiorno fino a novanta giorni, venga concesso in esenzione dei diritti consolari; Considerato che per i soggiorni superiori a novanta giorni e per i soggiorni per motivi di lavoro viene applicata la tariffa di cui all'art. 26 della precitata tabella; Decreta: Il visto di ingresso in Italia a cittadini algerini, per transito e per soggiorno inferiore a novanta giorni, viene rilasciato in esenzione dei diritti consolari. Il visto di ingresso in Italia a cittadini algerini per soggiorno superiore a novanta giorni e per motivi di lavoro, viene rilasciato con esazione del diritto consolare stabilito all'art. 26 della tabella citata nelle premesse. Roma, addi' 27 gennaio 1986 Il Ministro degli affari esteri Andreotti Il Ministro del tesoro Goria