AVVERTENZA: 
  Il testo coordinato e' stato redatto ai sensi  dell'art.  5,  primo
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per favorire lo sviluppo di  una  nuova  imprenditorialita'  nel
Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale
attraverso la promozione, l'organizzazione  e  la  finalizzazione  di
energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di  lavoro,
nonche' alle societa', costituite prevalentemente da giovani tra i 18
e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza  ai  medesimi,  aventi  sede  e  operanti  nei  territori
meridionali di cui all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  si
impegnano  a  realizzare  progetti,  da  esse  predisposti,  per   la
produzione di beni nei settori dell'agricoltura,  dell'artigianato  e
dell'industria, nonche' per  la  fornitura  di  servizi  nei  settori
dell'agricoltura, dell'industria e  del  turismo  e  a  favore  delle
imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse  le
seguenti agevolazioni: 
    a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per  le
attrezzature fino al limite massimo del  60  per  cento  delle  spese
stesse; 
    b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari
al 30 per cento del tasso di riferimento  nella  misura  del  30  per
cento delle spese per l'impianto e  le  attrezzature;  la  durata  e'
fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di
tre anni; tali mutui sono assistiti  da  garanzie  reali  acquisibili
nell'ambito degli investimenti da realizzare; 
    c) contributi decrescenti per la durata di  un  triennio  per  le
spese di gestione effettivamente sostenute e documentate  nel  limite
del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite  massimo
del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento  per
il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilita'  di
parziali anticipazioni limitatamente al primo anno.  ((Per  il  terzo
anno il contributo e concedibile  sempreche'  dal  progetto  medesimo
detto  contributo  risulti  necessario  per  consentire  l'equilibrio
economico delle iniziative;)) 
    d) assistenza tecnica nella fase  di  progettazione  e  di  avvio
delle iniziative,  ((avvalendosi  dei  soggetti  pubblici  e  privati
indicati al successivo comma 6;)) 
    e) attivita' di formazione  e  di  qualificazione  professionale,
funzionali alla realizzazione del progetto. 
  ((1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e  b)  del  precedente
comma 1 sono  comprese  le  spese  di  progettazione,  di  studio  di
fattibilita' e di analisi di mercato. 
  1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma  1  devono  essere
iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono  prevedere
espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui  al  successivo
articolo 26 dello stesso decreto,  che  devono  essere  osservate  in
fatto. E' consentita l'ammissione  a  soci  di  elementi  tecnici  ed
amministrativi  anche  in   misura   superiore   a   quella   fissata
dall'articolo  23  dello  stesso   decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 
  1-quater. Nelle societa' di cui al precedente comma 1 e' nullo ogni
atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da  parte
di soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni  a  soggetti  che  non
abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla  data
di presentazione della domanda di agevolazione. 
  2. Le agevolazioni finanziarie sono  concesse  ed  erogate  secondo
criteri e rnodalita' stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro
del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  da
emanarsi entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Tali criteri  e  modalita'  tengono
conto: 
    a) dell'opportunita' di  privilegiare,  in  termini  di  maggiori
contributi in conto capitale, i  progetti  che,  oltre  ad  avere  le
caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro,  lo
sfruttamento  di  beni  e  di  infrastrutture  gia'  esistenti  e  la
valorizzazione delle risorse locali e siano  corredati  da  studi  di
fattibilita'   che   comprovino   le   prospettive   di   mercato   e
l'economicita' di gestione; 
    b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561; o a data anteriore,  della
maggioranza  dei  giovani  partecipanti  alle  cooperative  od   alle
societa'; 
    c)  della  necessita'  di  privilegiare  le   cooperative   nella
determinazione del contributo per le spese di gestione; 
    d) della necessita'  di  evitare  il  cumulo  delle  agevolazioni
finanziarie del presente decreto con  altre  agevolazioni  regionali,
nazionali e comunitarie; 
    e)  dell'obbligo  a  carico  del  soggetto   agevolato   di   non
distogliere dall'uso previsto, per un congruo  periodo  di  tempo,  i
beni strumentali agevolati; 
    f) della necessita' di prevedere procedure tali da assicurare  la
massima celerita' nell'erogazione dei contributi; 
    g) dell'opportunita' di privilegiare le iniziative ubicate  nelle
zone a piu' alto livello di disoccupazione e, a parita' di condizioni
economiche e produttive, le  iniziative  promosse  da  cooperative  e
societa' a prevalente composizione femminile.)) 
  3. Nella valutazione dei progetti viene  data  priorita'  a  quelli
connessi all'introduzione di nuove tecnologie  o  nuove  tecniche  di
gestione,   con   particolare   riferimento   all'artigianato,   alla
produzione  e  trasferimento  di  nuove  tecniche  agricole,   ((alla
produzione  di  beni  sostitutivi  di  importazioni,))  al  risparmio
energetico ed ai  servizi  alle  imprese,  tra  i  quali  servizi  di
gestione contabile, ricerche  e  promozione  di  mercato,  consulenza
organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi  di
informatica. 
  4. Presso l'ufficio del Ministro per  gli  interventi  straordinari
nel Mezzogiorno e' costituito il comitato per lo  sviluppo  di  nuova
imprenditorialita' giovanile, con compiti di assistenza nella fase di
progettazione  e  di  avvio  delle  iniziative,  di  definizione   di
progetti-tipo in settori prioritari, ((con particolare riguardo  allo
sviluppo  della  cooperazione,))  di  promozione  di   attivita'   di
formazione, di proposta di ammissibilita' alle agevolazioni. 
  5. Il comitato  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed e' composto da un  esperto
designato dal Ministro stesso  con  funzioni  di  presidente,  da  un
esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
con funzioni di vice presidente,  nonche'  dai  presidenti  dell'IRI,
dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale  della
Cassa depositi e prestiti, o  da  loro  delegati,  ((nonche'  da  tre
rappresentanti   delle   associazioni   del   movimento   cooperativo
maggiormente rappresentative a livello nazionale.)) 
  6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale  di
una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e  specifiche
strutture  posti  a  disposizione  dagli  organismi   dell'intervento
straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni  statali,
sulla  base  delle  direttive  del  Ministro   per   gli   interventi
straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle
partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del  comitato,
((previa  deliberazione  del  comitato   stesso,))   puo'   stipulare
convenzioni con Universita', enti e centri di ricerca, enti  pubblici
anche economici, organizzazioni  cooperative  ed  imprenditoriali  ed
altri organismi pubblici e privati. 
  ((7. Il comitato, di intesa con  le  singole  regioni  meridionali,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, articola a livello  territoriale  le  attivita'  di
coordinamento e  di  sostegno  delle  iniziative,  anche  utilizzando
personale e strutture degli organismi dell'intervento  straordinario,
al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni
e della loro trasmissione al comitato medesimo,  previo  accertamento
della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa
documentazione. 
  7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali
di  promozione  e  di  sviluppo   dell'imprenditorialita'   giovanile
composti da rappresentanti della cooperazione, degli  imprenditori  e
dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento  attraverso  apposite
segreterie tecniche anche decentrate territorialmente.)) 
  8. Le  domande  delle  cooperative  e  delle  societa'  di  cui  al
precedente comma 1 volte ad  ottenere  le  agevolazioni  finanziarie,
dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno,
sono presentate  agli  organismi  periferici  all'uopo  indicati  nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al
Ministro medesimo, il quale delibera  l'ammissibilita'  dei  relativi
progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al
precedente comma 4. Ai  fini  della  valutazione  dei  progetti,  con
particolare riguardo  alla  loro  economicita'  e  produttivita',  il
comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione  composto  da
cinque esperti nominati con decreto del Ministro per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  scelti  tra  persone   che   abbiano
particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di
progetti. 
  9. Le domande sono altresi' trasmesse alla regione  competente  per
territorio, che ((esprime)) entro il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
  10.  Alla  esecuzione  del  provvedimento  di  ammissibilita'  alle
agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la
Cassa depositi e prestiti secondo criteri  e  modalita'  fissati  dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo. 
  ((10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge  13  settembre
1982, n.646, tutte le autorizzazioni  e  licenze  necessarie  per  la
realizzazione dei progetti ammessi  alle  agevolazioni  si  intendono
rilasciate  ove  entro  novanta  giorni  dalla   regolare   richiesta
l'autorita'  che  doveva  provvedervi  non  le  abbia  esplicitamente
rifiutate. 
  10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto  del  Ministro
dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 5 febbraio 1986, relativo  al  rilascio  delle  autorizzazioni
speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei  benefici
previsti dal presente decreto, e' prorogato al 31 marzo 1987.)) 
  11. Le disponibilita' finanziarie di cui  al  successivo  comma  14
sono versate alla Cassa depositi e prestiti che  istituisce  apposita
contabilita' separata per la erogazione delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. 
  ((12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno,  il  Ministro  per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno   effettua   appositi
confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione  del
presente decreto con le organizzazioni  delle  categorie  interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce  alla
Commissione parlamentare per  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo
sulla programmazione  e  l'attuazione  degli  interventi  ordinari  e
straordinari nel Mezzogiorno.)) 
  13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su
proposta del comitato di cui al comma 4 del presente  articolo,  puo'
disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti,  per  il
venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali  le
agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante  ispezioni
e verifiche disposte dal comitato stesso. 
  14. All'onere di lire 120  miliardi  derivante,  per  l'anno  1985,
dall'attuazione degli interventi di cui al presente  articolo  -  ivi
comprese le spese di funzionamento fissate, con i  relativi  criteri,
con  decreto  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del  tesoro  -  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario
1985, all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  «Interventi  a  favore
delle imprese del Mezzogiorno diretti ad  incrementare  l'occupazione
giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per  il
triennio 1986-88. 
  ((14-bis. Con l'entrata in  vigore  del  provvedimento  legislativo
concernente «Disciplina organica  dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno» l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e'
incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi  per
il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa  copertura  si
provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con  il  predetto
provvedimento   legislativo    concernente    «Disciplina    organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».)) 
    15. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.