IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n.  227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione; 
  Visto il decreto n. 202360  del  23  dicembre  1977,  come  risulta
modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla  Corte  dei
conti il 18 giugno 1981,  registro  n.  14  Tesoro,  foglio  n.  223,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  176
del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso  di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalla legge predetta; 
  Considerato che il predetto  tasso  di  riferimento  viene  fissato
bimestralmente sulla  base  di  apposite  comunicazioni  della  Banca
d'Italia ed e' composto: 
  dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da
determinarsi bimestralmente; 
  da una  commissione  onnicomprensiva,  riconosciuta  agli  istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita',  da  determinarsi
annualmente; 
  Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1986,
con il quale e' stato fissato nella misura del 14,55% il costo  medio
della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita  la
commissione  per  l'anno  1986  nella  misura  fino  ad  un   massimo
dell'1,05%; 
  Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che,
per il bimestre marzo-aprile 1986, il costo medio della provvista dei
fondi per le cennate operazioni e' pari al 14,65%; 
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa  e'  pari
al 14,65% per il bimestre marzo-aprile 1986. 
  In conseguenza, tenuto conto della commissione fissata nella misura
massima  dell'1,05%,  il  tasso  di  riferimento,  per  il   bimestre
marzo-aprile 1986, e' determinato in misura non superiore al 15,70%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi 28 febbraio 1986 
 
                                                   Il Ministro: GORIA