IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi; Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali; Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati negli anni 1983 e 1984 per spese di personale, quantificate dallo stesso ente, rispettivamente in L. 6.354.393.401 e in L. 7.269.849.272; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e successive disposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti del parastato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 609, concernente la trimestralizzazione degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale; Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, riguardante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; Visti i decreti ministeriali 6 novembre 1982 e successivi riguardanti gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale; Constatato che negli anni 1983 e 1984 si sono verificati aumenti del costo del personale parastatale rispetto al 1978; Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE; Ritenuto che nella quantificazione delle proprie spettanze, per la parte riguardante le quote di aggiunta di famiglia ed i relativi oneri riflessi, l'ACI non ha tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 20 della legge 28 dicembre 1983, n. 730, per cui le maggiori spese di personale da rimborsare vanno ridotte a L. 6.186.152.368 per il 1983 ed a L. 7.150.158.130 per il 1984, come da prospetti allegati; Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983 e 26 giugno 1984; Decreta: All'Automobile club d'Italia compete il rimborso delle somme di L. 6.186.152.368 e di L. 7.150.158.130, per le maggiori spese di personale sostenute rispettivamente negli anni 1983 e 1984, per complessive L. 13.336.310.498. Le somme suindicate devono essere addebitate allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun ente riscosso per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio nell'anno cui il rimborso si riferisce. L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri suindicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 13.336.310.500, come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, addi 24 febbraio 1986 Il Ministro: VISENTINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1986 Registro n. 12 Finanze, foglio n. 301