IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le domande in data 5 agosto 1983, 20 marzo 1984 e 22 novembre 1984, 10 aprile 1985 e 25 novembre 1985 della societa' per azioni Lavoro e sicurta', con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la nota in data 18 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla societa' per azioni Lavoro e sicurta', con sede in Milano: 1) tariffa RXII decr. - mista rivalutabile con prestazione aggiuntiva (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa RXII decr.; 3) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981; 4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C e 3 - rendita vitalizia differita a premio e rendita crescenti annualmente del 3% con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981; 5) clausole di rivalutazione del premio e delle rendita garantita, da utilizzare per i contratti individuali o collettivi, da applicare alle tariffe RVIII C e RVIII C e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983; 6) regolamenti della gestione delle attivita' dei fondi speciali denominati «Gestione speciale riserve polizze vita rivalutabili - VITARIV» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - COLLRIV» da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.