IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Viste le domande in data 5 agosto 1983, 20 marzo 1984 e 22 novembre
1984, 10 aprile 1985 e 25 novembre 1985  della  societa'  per  azioni
Lavoro  e  sicurta',  con  sede  in  Milano,   intese   ad   ottenere
l'approvazione di una  tariffa  di  assicurazione  sulla  vita  e  di
condizioni speciali di polizza, di cui alcune in  sostituzione  delle
analoghe in vigore; 
  Vista la nota in data 18 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni speciali di polizza, di cui alcune in  sostituzione  delle
analoghe in vigore, presentate dalla societa'  per  azioni  Lavoro  e
sicurta', con sede in Milano: 
    1) tariffa  RXII  decr.  -  mista  rivalutabile  con  prestazione
aggiuntiva (bonus finale) in caso di morte o in  caso  di  vita  alla
scadenza, a premi annui decrescenti; 
    2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione della prestazione  garantita,  della  predetta  tariffa
RXII decr.; 
    3) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII
C - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo,  con
controassicurazione  -  sostitutive  delle  analoghe  approvate   con
decreto ministeriale 30 gennaio 1981; 
    4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII
C e 3 - rendita vitalizia differita  a  premio  e  rendita  crescenti
annualmente  del  3%  con  controassicurazione  -  sostitutive  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981; 
    5)  clausole  di  rivalutazione  del  premio  e   delle   rendita
garantita, da utilizzare per i contratti individuali o collettivi, da
applicare alle tariffe RVIII C e RVIII C e 3, in  sostituzione  delle
analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983; 
    6) regolamenti della gestione delle attivita' dei fondi  speciali
denominati «Gestione speciale riserve  polizze  vita  rivalutabili  -
VITARIV» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili -
COLLRIV» da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati
ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate
forme assicurative.