IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del  10  maggio  1984,  n.
235/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 364/FPC/ZA del 9  ottobre  1984,  n.
380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, n. 490/FPC/ZA del 16  febbraio  1985,
n. 564/FPC/ZA del 17 giugno 1985, n. 621/FPC/ZA del 15 ottobre 1985 e
n. 674/FPC/ZA del 20 gennaio 1986, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165  del  16  giugno
1984, n. 285 del 16 ottobre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984,  n.  50
del 27 febbraio 1985, n. 147 del  24  giugno  1985,  n.  255  del  29
ottobre 1985 e n. 23 del 29 gennaio 1986; 
  Considerato che le abitazioni danneggiate dal sisma del maggio 1984
presentano tuttora uno stato di inagibilita'; 
  Visto il tele 27/208 DIV.P.C. in data 13 marzo 1986, con  il  quale
il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire  ancora
con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti  senza
tetto e che hanno trovato autonoma sistemazione; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
  Il termine di sei mesi, indacato nell'art.  1  delle  ordinanze  n.
206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e n. 380/FPC/ZA,  citate  in  premessa,  e'
ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi. 
 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 26 marzo 1986 
 
                                             Il Ministro: Zamberletti