IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1986 per la consegna -- da parte dei produttori che abbiano consegnato almento il 90% del quantitativo del prodotto corrispondente al loro obbligo -- del quantitativo residuo per soddisfare l'obbligo di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento n. 337/79; Considerato che occorre stabilire i termini entro cui le operazioni di distillazione dei vini in causa devono essere ultimate e che occorre altresi' stabilire il termine entro cui il prodotto di detta distillazione puo' essere consegnato, da parte dei distillatori, all'A.I.M.A.; Decreta: Art. 1. Le operazioni di distillazione dei vini consegnati in distilleria ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 1985, recante norme relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento n. 337/79, per la campagna vitivinicola 1984-85, devono essere ultimate entro il 31 maggio 1986.