IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento CEE n. 337/79 del  Consiglio  del  5  febbraio
1979, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune
del mercato vitivinicolo; 
  Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del  Consiglio  del  25  luglio
1983, che stabilisce le regole generali relative  alla  distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; 
  Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1986 per  la  consegna  --  da
parte dei produttori  che  abbiano  consegnato  almento  il  90%  del
quantitativo del prodotto  corrispondente  al  loro  obbligo  --  del
quantitativo residuo per soddisfare l'obbligo di  cui  agli  articoli
39, 40 e 41 del regolamento n. 337/79; 
  Considerato che occorre stabilire i termini entro cui le operazioni
di distillazione dei vini in  causa  devono  essere  ultimate  e  che
occorre altresi' stabilire il termine entro cui il prodotto di  detta
distillazione puo' essere  consegnato,  da  parte  dei  distillatori,
all'A.I.M.A.; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Le operazioni di distillazione dei vini consegnati  in  distilleria
ai sensi del decreto ministeriale  7  dicembre  1985,  recante  norme
relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 39,  40
e 41 del regolamento n. 337/79, per la campagna vitivinicola 1984-85,
devono essere ultimate entro il 31 maggio 1986.