IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
 
  Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n.  347  e  23  aprile
1946, n. 363; 
  Visti i decreti legislativi del capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n. 283,  15  settembre  1947,  n. 896,  e   successive
modificazioni; 
  Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6  luglio  1982,  n. 5  del  21
febbraio 1985 e n. 21 del 26 marzo 1986; 
  Vista la comunicazione CEE n.  78069  dell'8  aprile  1986  da  cui
risulta il valore negativo della differenza fra media CEE dei  prezzi
al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo
interno di 5,98 L./lt; 
  Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in  pari
data, che aumenta per la stessa cifra le aliquote  di  I.F.  in  base
alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata; 
 
                              Delibera: 
 
  Con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  che  sara'  emanato  a  seguito  della
predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, i  prezzi  massimi
al  consumo,  all'impianto  di  erogazione,  delle   benzine   aventi
caratteristiche conformi  alle  specifiche  CUNA  ed  alla  normativa
vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue: 
    benzina super . . . . . . . . . . . . . . . . . . L./lt  1.280 
    benzina super senza piombo. . . . . . . . . . . .   »    1.305 
    benzina normale . . . . . . . . . . . . . . . . .   »    1.230 
    benzina agricola. . . . . . . . . . . . . . . . .   »      234 
    benzina pesca e piccola marina. . . . . . . . . .   »      215 
  Per tutti i carburanti e' obbligatoria l'indicazione  del  tipo  di
prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto
di erogazione. 
    Roma, addi' 10 aprile 1986 
 
                                 Il Ministro - Presidente delegato 
                                            Altissimo