IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni; Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 21 del 26 marzo 1986; Vista la comunicazione CEE n. 78069 dell'8 aprile 1986 da cui risulta il valore negativo della differenza fra media CEE dei prezzi al consumo della benzina al netto delle tasse e corrispondente prezzo interno di 5,98 L./lt; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in pari data, che aumenta per la stessa cifra le aliquote di I.F. in base alle disposizioni della legge 25 marzo 1986, n. 73; Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 73 succitata; Delibera: Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che sara' emanato a seguito della predetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue: benzina super . . . . . . . . . . . . . . . . . . L./lt 1.280 benzina super senza piombo. . . . . . . . . . . . » 1.305 benzina normale . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.230 benzina agricola. . . . . . . . . . . . . . . . . » 234 benzina pesca e piccola marina. . . . . . . . . . » 215 Per tutti i carburanti e' obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione. Roma, addi' 10 aprile 1986 Il Ministro - Presidente delegato Altissimo