IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci; Decreta: Art. 1. La lettera B) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «B) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti, salvo quanto disposto alla successiva lettera C) in materia di attivita' di intermediazione: 1) se in via posticipata, entro cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione di servizi; 2) se in via anticipata: a) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione delle merci o delle prestazione di servizi e, per una quota non superiore al 10% del prezzo complessivo, entro i dodici mesi che precedono la predetta data; b) oltre i quattro mesi e fino a dodici mesi dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi; c) oltre i dodici mesi e fino a cinque anni dalla data dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, nei rapporti con residenti in Paesi aderenti alla CEE o a questi assimilati, previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi».