IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
 
  Visto il decreto-legge 6  giugno  1956,  n.  476,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme valutarie e istituzione di un mercato libero  di  biglietti  di
Stato e di banca esteri; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1981,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n. 82  del  24  marzo
1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i  rapporti
finanziari con l'estero e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  18  luglio  1985,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200  del  26  agosto
1985, recante disposizioni  valutarie  concernenti  l'importazione  e
l'esportazione di merci; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La lettera B) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo  1981,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
    «B) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da
non residenti a residenti,  salvo  quanto  disposto  alla  successiva
lettera C) in materia di attivita' di intermediazione: 
     1)  se  in  via  posticipata,  entro  cinque  anni  dalla   data
dell'importazione delle merci o della prestazione di servizi; 
     2) se in via anticipata: 
      a) entro i quattro mesi che precedono la data dell'importazione
delle merci o delle prestazione di  servizi  e,  per  una  quota  non
superiore al 10% del prezzo complessivo,  entro  i  dodici  mesi  che
precedono la predetta data; 
      b) oltre i quattro  mesi  e  fino  a  dodici  mesi  dalla  data
dell'importazione delle merci o della prestazione dei servizi, previo
esame della documentazione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi; 
      c) oltre i  dodici  mesi  e  fino  a  cinque  anni  dalla  data
dell'importazione delle merci o della prestazione  dei  servizi,  nei
rapporti con  residenti  in  Paesi  aderenti  alla  CEE  o  a  questi
assimilati, previo esame della documentazione da  parte  dell'Ufficio
italiano dei cambi».