IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni; Decreta: L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 27. (Conti valutari). - Nei conti valutari, da intendersi per tali quelli istituiti con legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalita' di cui al successivo art. 28: a) le valute acquisite dal titolare del conto e regolamento di operazioni con non residenti autorizzate; b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate; c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate; d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti. Entro il sessantesimo giorno successivo a quello di accreditamento: le valute di cui alla lettera a) possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse; le valute di cui alla lettera b) possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti; le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento all'esportatore, possono essere utilizzate per le causali indicate nel primo alinea. Entro il trentesimo giorno successivo a quello di accreditamento: le valute di cui alla lettera c) possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire; le valute di cui alla lettera d), quando derivanti da finanziamento all'importatore, possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata. Fermo rimanendo quanto sopra stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, e' data facolta' ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validita' dei conti stessi, a conversione in altre valute della valuta accreditata». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, addi' 12 aprile 1986 Il Ministro del commercio con l'estero Capria Il Ministro del tesoro Goria