IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 6  giugno  1956,  n.  476,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme valutarie e istituzione di un mercato libero  di  biglietti  di
Stato e di banca esteri; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  marzo  1981,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n. 82  del  24  marzo
1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i  rapporti
finanziari con l'estero, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  L'art. 27 del decreto  ministeriale  12  marzo  1981  e  successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27. (Conti valutari). - Nei conti valutari, da intendersi per
tali quelli istituiti con legge valutaria n. 852,  sono  accreditate,
osservate le modalita' di cui al successivo art. 28: 
    a) le valute acquisite dal titolare del conto  e  regolamento  di
operazioni con non residenti autorizzate; 
    b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto  estero
corrisposte al titolare  del  conto  da  parte  di  non  residenti  a
regolamento di operazioni autorizzate; 
    c) le valute  acquistate  dal  titolare  del  conto  contro  lire
interne per il regolamento di operazioni autorizzate; 
    d) le valute derivanti da finanziamento  in  valuta  concesso  da
banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti. 
  Entro il sessantesimo giorno successivo a quello di accreditamento: 
    le valute di cui alla lettera a) possono  essere  utilizzate  dal
titolare del conto per la negoziazione  contro  lire,  per  pagamenti
all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse; 
    le valute di cui alla lettera b) possono  essere  utilizzate  per
tutti i pagamenti consentiti; 
    le  valute  di  cui  alla  lettera  d),   quando   derivanti   da
finanziamento  all'esportatore,  possono  essere  utilizzate  per  le
causali indicate nel primo alinea. 
  Entro il trentesimo giorno successivo a quello di accreditamento: 
    le valute di  cui  alla  lettera  c)  possono  essere  utilizzate
esclusivamente per il regolamento della specifica operazione  che  ne
ha determinato l'acquisto contro lire; 
    le  valute  di  cui  alla  lettera  d),   quando   derivanti   da
finanziamento  all'importatore,  possono  essere  utilizzate  per  il
regolamento dell'operazione finanziata. 
  Fermo rimanendo quanto sopra stabilito in materia di  utilizzo  dei
conti valutari, e' data facolta' ai rispettivi titolari di procedere,
nei termini di validita' dei conti stessi,  a  conversione  in  altre
valute della valuta accreditata». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
    Roma, addi' 12 aprile 1986 
 
                                                   Il Ministro 
                                           del commercio con l'estero 
                                                      Capria 
 
  Il Ministro del tesoro 
          Goria