Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore di novanta (sei intermedi e ottantaquattro operai) dipendenti della ditta Contir S.p.a., sede legale e stabilimento in Cecchina (Ariccia) - Roma, occupati presso lo stabilimento, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986. Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore di venti lavoratori (diciannove operai ed un impiegato) dipendenti della S.n.c. Maglificio Fontanella di Osvaldo Fontanella e C., con sede in Como ed occupati presso lo stabilimento di Como, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1985 al 2 novembre 1986. Con decreto ministeriale 7 marzo 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate: Parte di provvedimento in formato grafico Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.