IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)
a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge  7
ottobre 1977, n. 790; 
  Vista la raccomandazione F. 300 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo
internazionale   telegrafico    e    telefonico)    riguardante    le
caratteristiche e le funzioni del servizio Videotex; 
  Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982, riguardante il  divieto
di immissione sul mercato di ricevitori per televisione muniti  della
circuiteria per i servizi televideo e videotel; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982, con il quale  viene  fatto
divieto  di  effettuare  emissioni  televisive  di   tipo   Televideo
(versione nazionale del servizio Teletext) e/o con audio stereofonico
o per piu' programmi monofonici nonche' emissioni  di  tipo  Videotel
(versione nazionale del servizio Videotex); 
  Visto il decreto ministeriale 30  ottobre  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 328 del 29 novembre 1982, che ha introdotto  in
via  sperimentale  il  servizio  pubblico  di  telematica  denominato
Videotel; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1983,
n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del  21  marzo  1983
con cui sono stati determinati le tariffe ed i canoni provvisori  per
il servizio sperimentale Videotel; 
  Visto il decreto ministeriale 30  novembre  1984  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984 che proroga il periodo
di sperimentazione del servizio pubblico Videotel sino  al  31  marzo
1985; 
  Vista la convenzione stipulata  in  data  1°  agosto  1984  tra  il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e  la  concessionaria
SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13  agosto
1984,  n.  523,  che  disciplina  la  concessione   di   servizi   di
telecomunicazione ad uso pubblico; 
  Considerato che il periodo sperimentale ha dato esito positivo; 
  Riconosciuta l'opportunita' di passare dalla  fase  sperimentale  a
quella permanente del servizio in parola considerato  che  esso  puo'
contribuire allo sviluppo delle attivita'  socio-economiche  e  delle
categorie  imprenditoriali  e  professionali  nazionali  con  indubbi
vantaggi per la stessa economia del paese; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Il servizio «Videotel», internazionalmente  «Videotex»,  introdotto
in via sperimentale con decreto ministeriale 30 ottobre  1982,  viene
svolto in via permanente. 
  Il Videotel e' un servizio  interattivo  che,  attraverso  appositi
centri realizzati dalla SIP sulla rete pubblica di telecomunicazioni,
prevede procedure standardizzate di accesso a  banche  dati  mediante
trasmissioni di tipo telegrafico. 
  Gli utenti in possesso di terminali abilitati al  servizio  possono
chiedere, alle  condizioni  e  secondo  le  procedure  stabilite  dal
presente decreto e dal regolamento di servizio  annesso  al  medesimo
decreto, informazioni di qualsiasi natura e/o prestazioni fornite dai
centri Videotel. 
  Tali   informazioni   e/o   prestazioni   sono   direttamente    ed
automaticamente immesse a cura degli utenti  fornitori  professionali
nelle banche dati dei centri suddetti  o  in  banche  dati  con  essi
centri collegate.