IL MINISTRO 
                DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato  con  decreto
del Presidente della Repubbblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982, che vieta  l'immissione
sul mercato di ricevitori televisivi muniti della circuiteria  per  i
servizi televideo e videotel; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982, con il quale  viene  fatto
divieto  di  effettuare  emissioni  televisive  di   tipo   televideo
(versione nazionale del servizio teletext  internazionale),  e/o  con
audio stereofonico o per piu' programmi monofonici nonche'  emissioni
di  tipo  videotel  (versione   nazionale   del   servizio   videotex
internazionale); 
  Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1982 e  30  novembre  1984,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 328  del  29
novembre 1982 e n. 338 del 10  dicembre  1984,  concernenti  la  fase
sperimentale del servizio videotel; 
  Visti i risultati  positivi  ottenuti,  in  via  sperimentale,  dal
servizio videotel svolto dalla concessionaria SIP; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  agosto  1984,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240  del  31  agosto
1984, con cui e' stabilito che i ricevitori televisivi  siano  dotati
della presa di peritelevisione; 
  Considerata la necessita' di pervenire alla scelta di uno  standard
per il servizio pubblico videotel; 
  Riconosciuta  l'esigenza  di  immettere  sul   mercato   ricevitori
televisivi muniti di circuiteria videotel ed altri terminali conformi
alla  normativa  elaborata  dal  Ministero  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni; 
  Ravvisata l'opportunita' di mantenere per un periodo transitorio lo
standard di livello 1 adottato per la sperimentazione; 
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico   delle   poste,   delle
telecomunicazioni e dell'automazione; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo standard scelto per il servizio pubblico videotel e'  quello  di
livello  3  CEPT,  secondo  le  caratteristiche   tecniche   di   cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  Lo standard di livello 1 potra'  continuare  ad  essere  utilizzato
almeno fino al 31 dicembre 1987.