IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982, che vieta l'immissione sul mercato di ricevitori televisivi muniti della circuiteria per i servizi televideo e videotel; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982, con il quale viene fatto divieto di effettuare emissioni televisive di tipo televideo (versione nazionale del servizio teletext internazionale), e/o con audio stereofonico o per piu' programmi monofonici nonche' emissioni di tipo videotel (versione nazionale del servizio videotex internazionale); Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1982 e 30 novembre 1984, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 29 novembre 1982 e n. 338 del 10 dicembre 1984, concernenti la fase sperimentale del servizio videotel; Visti i risultati positivi ottenuti, in via sperimentale, dal servizio videotel svolto dalla concessionaria SIP; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984, con cui e' stabilito che i ricevitori televisivi siano dotati della presa di peritelevisione; Considerata la necessita' di pervenire alla scelta di uno standard per il servizio pubblico videotel; Riconosciuta l'esigenza di immettere sul mercato ricevitori televisivi muniti di circuiteria videotel ed altri terminali conformi alla normativa elaborata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Ravvisata l'opportunita' di mantenere per un periodo transitorio lo standard di livello 1 adottato per la sperimentazione; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Lo standard scelto per il servizio pubblico videotel e' quello di livello 3 CEPT, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Lo standard di livello 1 potra' continuare ad essere utilizzato almeno fino al 31 dicembre 1987.