IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)
a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge  7
ottobre 1977, n. 790; 
  Vista la raccomandazione F.300 del C.C.I.T.T. (Comitato  consultivo
internazionale   telegrafico   e    telefonico),    riguardante    le
caratteristiche e le funzioni del servizio videotex; 
  Vista la convenzione stipulata  in  data  1°  agosto  1984  tra  il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e  la  concessionaria
SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13  agosto
1984,  n.  523,  che  disciplina  la  concessione   di   servizi   di
telecomunicazioni ad uso pubblico; 
  Visto il decreto ministeriale  27  giugno  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, che fissa i  canoni  di
uso e manutenzione dei modem e di altri dispositivi ausiliari; 
  Visto il decreto ministeriale 12 dicembre  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982, riguardante il  divieto
di immissione sul mercato di ricevitori per televisione muniti  della
circuiteria per i servizi di televideo e videotel; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982, con il quale  viene  fatto
divieto  di  effettuare  emissioni  televisive  di   tipo   televideo
(versione nazionale del servizio  teletext  internazionale)  e/o  con
audio stereofonico o per piu' programmi monofonici nonche'  emissioni
di  tipo  videotel  (versione   nazionale   del   servizio   videotex
internazionale); 
  Visto il decreto ministeriale 28 dicembre  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 356  del  29  dicembre  1984,  che  fissa,  tra
l'altro, la  nuova  misura  del  canone  dovuto  dagli  abbonati  del
servizio  telefonico  che  effettuano   sulla   rete   telefonica   a
commutazione trasmissioni di tipo  telegrafico  in  alternativa  alla
fonia; 
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986 che introduce in  via
permanente il servizio pubblico videotel ed  abroga  le  disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 12 dicembre  1981  e  11  febbraio
1982 sopracitati limitatamente al servizio videotel; 
  Visto  il  decreto  adottato  dal  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni di concerto con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato del  12  febbraio  1986  concernente  la
scelta  dello  standard  per  il  servizio  pubblico  videotel  e  la
immissione in commercio di ricevitori televisivi idonei  al  servizio
stesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1983,
n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 21  marzo  1983,
che fissa, per il periodo sperimentale, le tariffe ed i canoni dovuti
dall'utenza per l'anzidetto servizio; 
  Riconosciuta l'esigenza di favorire lo sviluppo delle banche dati e
conseguentemente quello del servizio  videotel,  adottando  anche  un
criterio tariffario parzialmente rinnovato rispetto a quello  fissato
al punto 1), lettera c), del decreto presidenziale sopra menzionato; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire  del  servizio
pubblico videotel in qualita' di utenti acquisitori  e  fornitori  di
informazioni e/o di prestazioni tramite i  «centri  videotel»,  anche
mediante  banche  dati  esterne  agli  stessi  collegate,  ovvero  in
qualita'  di  utenti  solo  acquisitori  di   informazioni   e/o   di
prestazioni, sono tenuti a corrispondere,  secondo  la  categoria  di
appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti: 
 
  1) Fornitori di informazioni e/o di prestazioni: 
    a) canone annuo per sede di utente: 
      L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio
videotel nella sede operativa dell'utente; 
    b) canone annuo di abbonamento al servizio: 
      L. 2.000.000 per ogni insieme di informazioni  e/o  prestazioni
concernenti ogni singola area informativa (base-dati); 
    c)  canone  annuo  per  la   memorizzazione   delle   pagine   di
informazioni per ciascuna base-dati: 
      per le prime 1.000 pagine   L. 10.000 a pagina 
      da  1.001 a 10.000 pagine    »  5.000   »      
      da  10.001  pagine in poi    »  4.000   »      
    d) tariffa per l'impegno del «centro Videotel»: 
      L. 150 per ogni minuto (o frazione) di  connessione  nelle  ore
diurne (dalle ore 8 alle ore 22); 
      L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle  ore
notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato  e
dei giorni festivi. 
 
  2. Acquisitori di informazioni e/o di prestazioni: 
    a) canone annuo per sede d'utente: 
      L. 50.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il  servizio
videotel nell'abitazione privata dell'utente; 
      L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio
videotel in sede diversa dall'abitazione privata dell'utente; 
    b) tariffa per l'impegno del «centro Videotel»: 
      L. 150 per ogni tre minuti (o frazione)  di  connessione  nelle
ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); 
      L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle  ore
notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato  e
dei giorni festivi; 
    c) prezzo delle informazioni e/o prestazioni fornite a pagamento. 
  I canoni di cui ai punti 1a) e  2a)  non  si  cumulano  con  quelli
eventualmente  gia'  corrisposti  per  altre  trasmissioni  di   tipo
telegrafico effettuate sulle stesse linee telefoniche utilizzate  per
il servizio videotel. 
  In aggiunta alle voci tariffarie di cui sopra, gli utenti videotel,
per   la   connessione   alla   rete   pubblica   di   terminali   di
videoinformazione,  devono   corrispondere   un   canone   annuo   di
sorveglianza tecnica nella misura di L. 12.000. 
  Nel caso  di  impiego  di  terminali  con  modem  integrato,  fermo
restando l'obbligo di corresponsione a carico dell'utente del  canone
di cui al comma precedente, non e' dovuto il canone di cui all'art. 2
del decreto ministeriale 27 giugno 1981. 
  Agli  utenti  videotel  che  raggiungeranno  il  «centro  Videotel»
tramite accessi corrispondenti ad una numerazione  speciale  all'uopo
predisposta sara' addebitata inoltre la  tariffa  equivalente  ad  un
solo scatto di contatore. 
  Se  il  «centro  Videotel»   verra'   raggiunto   tramite   accessi
corrispondenti a numerazioni diverse da quella di cui sopra,  saranno
applicate le normali condizioni tariffarie previste dai provvedimenti
in vigore.