IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790; Vista la raccomandazione F.300 del C.C.I.T.T. (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico), riguardante le caratteristiche e le funzioni del servizio videotex; Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, che fissa i canoni di uso e manutenzione dei modem e di altri dispositivi ausiliari; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982, riguardante il divieto di immissione sul mercato di ricevitori per televisione muniti della circuiteria per i servizi di televideo e videotel; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982, con il quale viene fatto divieto di effettuare emissioni televisive di tipo televideo (versione nazionale del servizio teletext internazionale) e/o con audio stereofonico o per piu' programmi monofonici nonche' emissioni di tipo videotel (versione nazionale del servizio videotex internazionale); Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984, che fissa, tra l'altro, la nuova misura del canone dovuto dagli abbonati del servizio telefonico che effettuano sulla rete telefonica a commutazione trasmissioni di tipo telegrafico in alternativa alla fonia; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986 che introduce in via permanente il servizio pubblico videotel ed abroga le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 12 dicembre 1981 e 11 febbraio 1982 sopracitati limitatamente al servizio videotel; Visto il decreto adottato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard per il servizio pubblico videotel e la immissione in commercio di ricevitori televisivi idonei al servizio stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 21 marzo 1983, che fissa, per il periodo sperimentale, le tariffe ed i canoni dovuti dall'utenza per l'anzidetto servizio; Riconosciuta l'esigenza di favorire lo sviluppo delle banche dati e conseguentemente quello del servizio videotel, adottando anche un criterio tariffario parzialmente rinnovato rispetto a quello fissato al punto 1), lettera c), del decreto presidenziale sopra menzionato; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Gli abbonati al servizio telefonico ammessi a fruire del servizio pubblico videotel in qualita' di utenti acquisitori e fornitori di informazioni e/o di prestazioni tramite i «centri videotel», anche mediante banche dati esterne agli stessi collegate, ovvero in qualita' di utenti solo acquisitori di informazioni e/o di prestazioni, sono tenuti a corrispondere, secondo la categoria di appartenenza, le tariffe ed i canoni seguenti: 1) Fornitori di informazioni e/o di prestazioni: a) canone annuo per sede di utente: L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nella sede operativa dell'utente; b) canone annuo di abbonamento al servizio: L. 2.000.000 per ogni insieme di informazioni e/o prestazioni concernenti ogni singola area informativa (base-dati); c) canone annuo per la memorizzazione delle pagine di informazioni per ciascuna base-dati: per le prime 1.000 pagine L. 10.000 a pagina da 1.001 a 10.000 pagine » 5.000 » da 10.001 pagine in poi » 4.000 » d) tariffa per l'impegno del «centro Videotel»: L. 150 per ogni minuto (o frazione) di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi. 2. Acquisitori di informazioni e/o di prestazioni: a) canone annuo per sede d'utente: L. 50.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel nell'abitazione privata dell'utente; L. 200.000 per ogni linea telefonica utilizzata per il servizio videotel in sede diversa dall'abitazione privata dell'utente; b) tariffa per l'impegno del «centro Videotel»: L. 150 per ogni tre minuti (o frazione) di connessione nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 22); L. 150 per ogni 9 minuti (o frazione) di connessione nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 8) e nell'intero orario del sabato e dei giorni festivi; c) prezzo delle informazioni e/o prestazioni fornite a pagamento. I canoni di cui ai punti 1a) e 2a) non si cumulano con quelli eventualmente gia' corrisposti per altre trasmissioni di tipo telegrafico effettuate sulle stesse linee telefoniche utilizzate per il servizio videotel. In aggiunta alle voci tariffarie di cui sopra, gli utenti videotel, per la connessione alla rete pubblica di terminali di videoinformazione, devono corrispondere un canone annuo di sorveglianza tecnica nella misura di L. 12.000. Nel caso di impiego di terminali con modem integrato, fermo restando l'obbligo di corresponsione a carico dell'utente del canone di cui al comma precedente, non e' dovuto il canone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1981. Agli utenti videotel che raggiungeranno il «centro Videotel» tramite accessi corrispondenti ad una numerazione speciale all'uopo predisposta sara' addebitata inoltre la tariffa equivalente ad un solo scatto di contatore. Se il «centro Videotel» verra' raggiunto tramite accessi corrispondenti a numerazioni diverse da quella di cui sopra, saranno applicate le normali condizioni tariffarie previste dai provvedimenti in vigore.