IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610,  relativa  al  riordinamento
dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera b); 
  Vista la delibera del CIPAA in data 1° agosto 1985, con la quale e'
stato approvato il programa degli interventi nazionali  dell'A.I.M.A.
per il 1986; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  fissazione  dei  prezzi   di
acquisto, delle caratteristiche qualitative nonche'  delle  quantita'
dei prodotti della distillazione di vini che devono essere acquistati
dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per  il
1986; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni  e  modalita'  di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti; 
  Nell'adunanza del 6 giugno 1986, 
 
                           Ha deliberato: 
 
                               Art. 1. 
 
  Possono  formare  oggetto  di  acquisto  da  parte   dell'A.I.M.A.,
nell'ambito del programma degli  interventi  nazionali  per  il  1986
approvato dal CIPAA nell'adunanza del  1°  agosto  1985,  i  seguenti
prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione
nazionale effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 856/86  del  24
marzo 1986, relativo alla distillazione di sostegno per  la  campagna
1985/86: 
    a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore  a
96°,   rispondente   alle   caratteristiche   qualitative   stabilite
dall'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983; 
    b)  acquavite  di  vino  avente  le  caratteristiche  qualitative
previste  dalla  legge  7  dicembre  1951,  n. 1559,   e   successive
modificazioni; 
    c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°. 
  Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite  di
vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code)  inferiori  al
2%.  Tuttavia  sono  ammesse  all'acquisto  le  partite  con   scarti
inferiori al 2%, purche' ottenute con sistema di lavorazione del tipo
charentaise. 
  In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino e' subordinato  alla
condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di
quercia. 
  Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di  cui  alle
lettere a) e b) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.