IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610,  relativa  al  riordinamento
dell'A.I.M.A.; 
  Visto il regolamento CEE, n. 337/79 del 5 febbraio  1979,  relativo
all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,  e  successive
modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 41; 
  Visto il  regolamento  CEE,  n.  2179/83  del  25  luglio  1983,  e
successive modificazioni, che stabilisce le regole generali  relative
alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; 
  Visto il regolamento CEE, n. 854/86 del 24 marzo  1986  recante  le
modalita' di applicazione della  distillazione  obbligatoria  di  cui
all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79; 
  Visti i regolamenti CEE, n. 855/86 del 24 marzo 1986, n. 1092/86  e
n. 1093/86 del 16  aprile  1986  che  stabiliscono  le  modalita'  di
applicazione   della   predetta   distillazione   per   la   campagna
vitivinicola 1985-86; 
  Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste
n. 2 del 14 aprile 1986; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni  e  modalita'  di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio  dei  prodotti  della
distillazione consegnati in applicazione  delle  citate  disposizioni
comunitarie; 
  Nell'adunanza del 6 giugno 1986, 
 
                           Ha deliberato: 
 
                               Art. 1. 
 
  I distillatori riconosciuti ai sensi del  decreto  ministeriale  1°
marzo  1984,  che   intendono   consegnare   all'A.I.M.A.   a   norma
dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79, i prodotti ricavati dalla
distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE  n. 855/86
del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986, devono  presentare
offerta  di  vendita  all'A.I.M.A.  secondo  le  modalita'   e   alle
condizioni stabilite nella presente deliberazione.