IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 27 maggio 1977, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   recante   disposizioni   sull'assicurazione   e   sul
finanziamento dei crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci  e
servizi,  alla  esecuzione  di   lavori   all'estero   nonche'   alla
cooperazione economica finanziaria in campo internazionale; 
  Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24  della  legge  predetta
concernenti l'intervento agevolativo del  Mediocredito  centrale  nel
settore del credito all'esportazione; 
  Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977,  registrato  alla  Corte
dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3  Tesoro,  foglio  n. 128,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 27 gennaio 1978, con il
quale si e' provveduto a determinare le condizioni, le modalita' e  i
tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi  dell'art. 18,
quarto comma,  della  legge  n. 227,  limitatamente  alle  operazioni
realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari
in lire effettuata sul mercato interno; 
  Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei
conti il 21 dicembre 1978,  registro  n. 28  Tesoro,  foglio  n. 221,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 15  del  16  gennaio  1979,
recante la determinazione delle condizioni,  delle  modalita'  e  dei
tempi di intervento nel Mediocredito  centrale  sulle  operazioni  di
credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari
sui mercati esteri e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte  dei
conti il 25  giugno  1979,  registro  n. 14  Tesoro,  foglio  n. 115,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 21 luglio 1979, con il
quale sono state apportate alcune modifiche  al  decreto  2  dicembre
1978; 
  Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei
conti il 30  gennaio  1980,  registro  n. 3  Tesoro,  foglio  n. 348,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 67  dell'8   marzo   1980,
concernente la  determirtazione  delle  modalita'  di  rimborso  agli
istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di
cambio, relativo ad operazioni di  credito  all'esportazione  di  cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227; 
  Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei
conti il 18 novembre 1980,  registro  n. 21  Tesoro,  foglio  n. 384,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 335  del  6  dicembre  1980,
contenente modificazioni al decreto ministeriale  23  dicembre  1977,
concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento  del
Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a  pagamento
differito; 
  Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato  alla  Corte  dei
conti  il  28  marzo  1981,  registro  n. 8  Tesoro,  foglio  n. 256,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 100  del  10  aprile  1981,
concernente la  determinazione  del  tasso  base  per  operazioni  di
credito all'esportazione effettuate con raccolta  a  tassi  variabili
all'interno; 
  Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla  Corte  dei
conti il 20  giugno  1981,  registro  n. 14  Tesoro,  foglio  n. 353,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180  del  2  luglio  1981,
contenente integrazioni al decreto  ministeriale  23  dicembre  1977,
concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento  del
Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a  pagamento
differito; 
  Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte  dei
conti il 30  luglio  1981,  registro  n. 16  Tesoro,  foglio  n. 388,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 750  dell'11  settembre  1981,
contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977
per le  operazioni  di  credito  all'esportazione  all'interno  della
Comunita' economica europea; 
  Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte  dei
conti il 19 ottobre  1981,  registro  n. 22  Tesoro,  foglio  n. 198,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 306  del  6  novembre  1981,
concernente le modalita' di intervento del Mediocredito centrale  per
operazioni  di  credito  all'esportazione  finanziate  con  provvista
effettuata all'estero e successive modificazioni; 
  Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato  alla  Corte
dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro,  foglio  n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 355  del  29  dicembre  1981,
concernente  le  condizioni  e  le  modalita'  per   la   concessione
dell'intervento agevolativo a carico del  fondo,  di  cui  all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui  crediti  finanziari  che  il
Mediocredito  centrale  e'   autorizzato   a   concedere   ai   sensi
dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n. 251,  convertito,
con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte  dei
conti il 9  ottobre  1981,  registro  n. 21  Tesoro,  foglio  n. 330,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 12 novembre 1981,  con
il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3
marzo 1981 e del 5  giugno  1981  sopra  richiamati,  riguardanti  le
condizioni, le modalita' ed i tempi di  intervento  del  Mediocredito
centrale sulle operazioni di credito all'esportazione; 
  Visto il proprio decreto 11 novembre 1981,  registrato  alla  Corte
dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro,  foglio  n. 80,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 355  del  29  dicembre  1981,
concernente le modalita' di intervento del Mediocredito centrale  sui
finanziamenti di  cui  all'art. 15/g  della  legge  24  maggio  1977,
n. 227; 
  Visto il proprio decreto 28 novembre 1981,  registrato  alla  Corte
dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2  Tesoro,  foglio  n. 121,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 25  del  27  maggio  1982,
contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente  le
condizioni, le modalita' ed i tempi di  intervento  del  Mediocredito
centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; 
  Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte  dei
conti il  1°  luglio  1982,  registro  n. 20  Tesoro,  foglio  n. 64,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 200  del  22  luglio  1982,
concernente  la  determinazione  delle  condizioni  e  modalita'   di
intervento del Mediocredito  centrale  nella  fase  di  approntamento
della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento
differito, ai sensi  dell'art. 19,  secondo  comma,  della  legge  24
maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26  dei  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  in  legge  29
luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte  dei
conti il 29  luglio  1982,  registro  n. 21  Tesoro,  foglio  n. 229,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 209  del  31  luglio  1982,
concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento  del
Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a  pagamento
differito; 
  Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte  dei
conti il 16 settembre 1982, registro  n. 25  Tesoro,  foglio  n. 342,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 272  del  2  ottobre  1982,
contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977,  concernente  le
condizioni, le modalita' ed i tempi di  intervento  del  Mediocredito
centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; 
  Visto il proprio decreto 29 novembre 1982,  registrato  alla  Corte
dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro,  foglio  n. 325,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 3  del  5  gennaio   1983,
concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale  23
dicembre  1977  riguardante  le  condizioni,  modalita'  e  tempi  di
intervento del Mediocredito  centrale  sulle  operazioni  di  credito
all'esportazione; 
  Visto il proprio decreto in data 9  agosto  1985,  registrato  alla
Corte dei conti il 12 agosto  1985,  registro  n. 27  Tesoro,  foglio
n. 276, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 190  del  13  agosto
1985, tra l'altro modificativo degli  articoli  1  e  5  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il proprio decreto 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei
conti il 13 novembre 1985,  registro  n. 37  Tesoro,  foglio  n. 242,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 279  del  27  novembre  1985,
concernente la rideterminazione dei tassi minimi di interesse per  le
operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985; 
  Visto  il  proprio  decreto  27  dicembre  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986, concernente il  tasso  di
riferimento  da  applicare  nel  semestre  gennaio-giugno  1986  alle
operazioni  di  credito  all'esportazione  effettuate  con   raccolta
all'interno a tassi variabili; 
  Visto il proprio decreto 30 aprile 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 103  del  6  maggio  1986,  concernente  il  tasso   di
riferimento  da  applicare  nel  bimestre  maggio-giugno  1986   alle
operazioni  di  credito  all'esportazione  effettuate  con   raccolta
all'interno a tassi fissi; 
  Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla  Corte  dei
conti il  9  maggio  1986,  registro  n. 15  Tesoro,  foglio  n. 143,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 109  del  13  maggio  1986,
concernente - tra l'altro -  la  revisione  della  misura  dei  tassi
minimi di interesse previsti nell'art. 2 del decreto 9 agosto 1985; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  il
credito ed il risparmio del 14 maggio 1971; 
  Vista la decisione del Consiglio  della  CEE  del  4  aprile  1978,
relativa all'applicazione di talune linee direttrici  in  materia  di
crediti  all'esportazione  beneficianti  di  sostegno   pubblico,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuta  l'esigenza  di  rivedere  la  misura  della   commissione
onnicomprensiva da  riconoscere  agli  istituti  di  credito  di  cui
all'art. 1  e  dei  tassi  di  interesse  previsti  nell'art. 2   del
richiamato decreto ministeriale 9  agosto  1985  per  adeguarli  alle
mutate condizioni di mercato; 
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del  regio  decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche  ed  integrazioni,  con
l'impegno di dare comunicazione  del  presente  decreto  al  Comitato
interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio  nella  prossima
adunanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti   di
credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale
9 agosto 1985 e successive modifiche ed integrazioni e' fissata,  per
i  contratti  di  finanziamento  stipulati  a  decorrere  dalla  data
dell'entrata in vigore del presente decreto,  in  misura  fino  a  un
massimo dell'1 per cento.