IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale; Visto il disposto dell'art. 1, primo comma, che prevede, ai fini dell'attuazione del piano, un'attivita' promozionale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il disposto dell'art. 1, secondo comma, che prevede l'approvazione dei progetti, predisposti in attuazione del piano, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione; Considerata l'esigenza di stabilire indirizzi per lo svolgimento delle suindicate attribuzioni; Considerata la caratterizzazione formativa dei progetti ammissibili ai benefici della legge e per i quali occorre attivare il Fondo sociale europeo; Considerata l'urgenza di stabilire procedure idonee all'attuazione del piano degli anni 1986 e 1987; Decreta: Art. 1. Soggetti proponenti Ai fini dell'attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, nonche' le associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, possono presentare al Ministero del lavoro progetti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, purche' aventi i requisiti di cui all'art. 2 seguente. Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici eonomici, nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani che si intende assumere. E' consentita la presentazione di progetti di piu' imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.